Difetto sottoscrizione conto d’ufficio irrilevante senza movimenti (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 43 del 17.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il difetto di sottoscrizione del conto giudiziale compilato d’ufficio non preclude il discarico dell’agente contabile, quando tale adempimento si risolva in una formalità priva di utilità. La funzione dell’art. 614, comma 1, lett. b), del r.d. n. 827/1924 è infatti quella di consentire all’agente di fare proprie le risultanze del conto ed eventualmente contestarle, non di imporre un onere fine a se stesso. Quando la gestione non registra incassi né riversamenti, e dunque non è ipotizzabile alcun ammanco, la sottoscrizione non produce alcun effetto sostanziale. Il diritto al contraddittorio resta comunque garantito dalla notificazione della relazione del giudice designato e del decreto di fissazione dell’udienza.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna ha trasmesso alla Procura erariale l’elenco degli agenti contabili che avevano omesso di depositare il conto giudiziale. Tra questi era individuata una società che non aveva reso al Comune il conto relativo all’imposta di soggiorno per l’esercizio 2018, riscossa a carico dei clienti di una struttura ricettiva.

Con ricorso la Procura regionale ha chiesto la resa del conto. Con decreto il giudice ha ordinato all’agente di provvedervi; scaduto inutilmente il termine, lo ha disposto la compilazione d’ufficio a cura del Comune e a spese dell’agente. Il conto compilato d’ufficio è stato depositato nel novembre 2023. La Procura, nelle conclusioni, ha rilevato che l’Amministrazione non aveva invitato l’agente a riconoscere e sottoscrivere il conto e ha chiesto un provvedimento interlocutorio o la restituzione degli atti al magistrato istruttore.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricorda i principi già espressi in un proprio precedente, per cui è irrilevante la regolarità formale di compilazione del conto, potendo le insufficienze essere colmate con acquisizioni istruttorie. Il giudizio di conto è una verifica nell’interesse del contribuente sull’uso del denaro e dei beni della comunità; la finalità della rendicontazione è garantire alla pubblica amministrazione la correttezza della gestione.

Nel caso di specie la Procura ha correttamente rilevato che non si è adempiuto al disposto dell’art. 614, comma 1, lett. b), del r.d. n. 827/1924: l’agente non è stato invitato a riconoscere e sottoscrivere il conto. Tuttavia, osserva la Corte, la funzione di quella previsione è consentire all’agente di fare proprie le risultanze e di contestarle, considerato che il giudizio potrebbe concludersi con una sua condanna al pagamento del debito risultante.

La Sezione rileva che nella fattispecie non vi è stato alcun incasso e quindi alcun riversamento: la sottoscrizione si risolverebbe in un adempimento meramente formale, privo di utilità, non potendosi ipotizzare alcun ammanco. Quanto ai precedenti richiamati dalla Procura, la Corte precisa che in essi il principio dell’indispensabilità della sottoscrizione è affermato in riferimento a situazioni in cui mancava un riconoscimento di fatto del conto, che invece è presente nella fattispecie odierna.

La Sezione sottolinea infine che il diritto al contraddittorio è stato assicurato, essendo stati regolarmente notificati all’agente la relazione del giudice designato e il decreto di fissazione dell’udienza. Per queste ragioni la Corte approva il conto giudiziale e dispone il discarico dell’agente contabile, senza pronuncia sulle spese per la mancata attività difensiva di quest’ultimo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *