Pensione di reversibilità all’orfano inabile: prova di inabilità e vivenza a carico (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 19 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione di reversibilità in favore del figlio maggiorenne superstite di pensionato presuppone la sussistenza congiunta di due requisiti costitutivi, entrambi da provare a cura dell’istante secondo il principio generale dell’art. 2697 cod. civ.: l’inabilità al lavoro, intesa come assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell’art. 8, legge n. 222/1984, e la vivenza a carico del genitore deceduto al momento del decesso, ai sensi dell’art. 22, legge n. 903/1965. La nozione di inabilità rilevante non coincide con quella dell’invalidità civile e con l’indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 118/1971, sicché il pregresso riconoscimento di invalidità civile totale non implica il diritto al trattamento di reversibilità. Il verbale della commissione medica competente costituisce il dato obiettivo di riferimento, superabile solo con elementi di prova aggiuntivi e specifici. La richiesta di CTU è superflua quando, anche nel suo eventuale esito favorevole, resterebbe priva di incidenza per il difetto di prova dell’altro requisito.
Il Fatto
La ricorrente, riconosciuta invalida civile al 100 per cento con totale e permanente invalidità lavorativa e percettrice di indennità di accompagnamento, chiedeva all’INPS la pensione di reversibilità del padre defunto, sostenendo di aver convissuto con lui fino al decesso e di averne ricevuto totale sostentamento. L’Istituto rigettava l’istanza sulla base del verbale della commissione medica di verifica, che aveva escluso l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Il Tribunale di Grosseto, Sezione Lavoro, declinava la giurisdizione in favore della Corte dei conti con sentenza n. 177/2023; la ricorrente riassumeva quindi il ricorso davanti alla Sezione giurisdizionale toscana, contestando la contraddittorietà della valutazione sanitaria rispetto al riconoscimento del 2000 e deducendo la carenza motivazionale del diniego. Chiedeva in via istruttoria una consulenza tecnica d’ufficio medica.
La Motivazione della Corte
Il giudice respinge anzitutto l’eccezione di tardività della contestazione dell’INPS sulla vivenza a carico: la domanda è formulata in termini tali da estendere la cognizione a tutte le questioni rilevanti per l’accertamento del rapporto pensionistico, e la difesa dell’Ente è stata articolata nei termini dell’art. 156 c.g.c., con documentazione allegata e nel rispetto del contraddittorio.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 estende la disciplina dei superstiti a tutte le forme esclusive e sostitutive, compresa la Gestione Dipendenti Pubblici; seguono l’art. 22, legge n. 903/1965 e l’art. 8, legge n. 222/1984. Sul piano dell’inabilità richiama l’orientamento di legittimità secondo cui la valutazione va operata con criterio concreto, avuto riguardo alle energie lavorative residue (Cass. civ. sez. VI n. 6065/2018; Cass. civ. sez. lav. n. 21425/2011) e non si identifica con l’invalidità civile (Cass. civ. sez. lav. ord. n. 28614/2020), con richiamo alla giurisprudenza contabile (Sez. giur. Puglia n. 156/2023; Sez. giur. Sicilia n. 592/2021).
Sul requisito economico, muove dalla circolare INPS n. 185/2015 e dal criterio del reddito ex art. 14-septies, legge n. 33/1980, distinguendo tra convivenza e non convivenza: solo nel secondo caso occorre dimostrare il mantenimento abituale, con contributo continuativo e quanto meno prevalente (Cass. civ. sez. VI ord. n. 4727/2022; ord. n. 3408/2021; ord. n. 23058/2020).
Applicando tali principi, la Corte rileva che la documentazione medica prodotta non offre evidenze aggiuntive rispetto a quelle già esaminate dalla commissione di verifica, non è supportata da consulenza tecnica di parte e non contiene alcuna valutazione sugli effetti delle patologie sulla capacità lavorativa; difetta inoltre di continuità nel periodo di interesse, anteriore o successiva al decesso. Il disturbo depressivo risulta attestato solo dal 2022. Nemmeno il pregresso riconoscimento di invalidità civile assume rilievo, trattandosi di beneficio distinto. Quanto alla CTU, è reputata non necessaria e comunque inutile, poiché manca la prova del requisito della vivenza a carico: la ricorrente non ha documentato alcunché, mentre l’INPS ha prodotto i dati dell’anagrafe tributaria e il CUD del 2019, senza replica avversa. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese in ragione del quadro clinico complesso.
Nota della Redazione
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