Annullamento d’ufficio della SCIA e volumetria del seminterrato nella ristrutturazione edilizia (TAR Puglia n. 199 del 19.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione, il calcolo della volumetria legittima preesistente va operato secondo il dato letterale delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore. Le superfici del piano seminterrato destinate a deposito, in quanto assimilabili alla cantina e interrate mediamente di almeno metri 1,50, non rientrano nella superficie utile e non sono computabili ai fini del volume edificabile. Il provvedimento comunale che dispone l’inefficacia definitiva della SCIA, qualificabile come annullamento d’ufficio, è sorretto da idonea motivazione quando l’interesse privato si riveli recessivo rispetto a quello pubblico, non avendo il segnalante avviato i lavori a distanza di mesi dalla presentazione. In presenza di plurimotivazione, l’infondatezza del motivo relativo al calcolo della volumetria è sufficiente a consolidare l’atto. Sono inammissibili, per difetto di attualità della lesione, le censure avverso atti endoprocedimentali e avverso il diniego di autotutela non supportate dalla prova del nesso causale con i dedotti dissesti.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un immobile in zona direzionale e commerciale, presenta in data 15 marzo 2022 una SCIA alternativa al permesso di costruire ex art. 23 d.P.R. n. 380/2001, per la ristrutturazione di due edifici da demolire e ricostruire nei limiti della volumetria consentita. Le volumetrie legittime erano state individuate dall’Ufficio tecnico comunale in un verbale del 13 settembre 2012, all’esito di un accertamento su un costruito in parte abusivo.

Il Direttore dell’Area urbanistica dispone dapprima la sospensione dell’efficacia della segnalazione per sessanta giorni e, in data 28 settembre 2022, ne decreta l’inefficacia definitiva per tre ordini di rilievi: l’indebito computo delle superfici del seminterrato, il contrasto con l’art. 2-bis, comma 1-ter, d.P.R. n. 380/2001 e la carenza documentale. La società impugna detti atti. Le confinanti propongono ricorso incidentale e un autonomo ricorso avverso la CILA di demolizione e la successiva SCIA alternativa del 22 dicembre 2022, contestando il rischio statico per il proprio edificio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitempo l’art. 5, comma 9, delle norme tecniche di attuazione, che esclude dal computo della superficie utile le superfici relative a cantine, se interrate mediamente di almeno metri 1,50. L’interpretazione degli Uffici comunali si attiene al dato letterale e privilegia l’aspetto strutturale dell’opera. La concreta destinazione a deposito resta circostanza irrilevante, perché assimilabile alla cantina.

Il provvedimento è plurimotivato. L’infondatezza del motivo sul calcolo volumetrico è quindi sufficiente a consolidarne la legittimità. Anche qualificato come annullamento d’ufficio, l’atto non presenta vizi: a distanza di mesi dalla segnalazione la ricorrente non aveva avviato i lavori né predisposto il cantiere, con conseguente recessività dell’interesse privato. Non giova il richiamo all’adunanza plenaria n. 8 del 2017, relativa a un immobile già esistente da anni.

Quanto al ricorso delle confinanti, le censure avverso la nota di chiusura del procedimento CILA e avverso la nota SUAP del 10 gennaio 2023 sono inammissibili: la prima per genericità, la seconda perché rivolta a un atto endoprocedimentale non lesivo, in ossequio all’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., che vieta al giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati.

Sui motivi aggiunti del giugno 2023, il Collegio esclude la violazione del decreto presidenziale cautelare ante causam, che non sospendeva l’efficacia del provvedimento e mirava alla sola conoscibilità dell’azione amministrativa. Il Comune ha fornito le indicazioni richieste con la nota del 17 maggio 2023 e il sopralluogo non ha riscontrato quadri fessurativi o dissesti in atto, restando indimostrato il nesso causale con le lamentate fessurazioni. Le residue contestazioni attengono a profili di fatto estranei al giudizio amministrativo. I ricorsi vengono respinti, il ricorso incidentale dichiarato inammissibile e le spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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