Controlli interni degli enti locali: adeguatezza con riserva e margini di potenziamento (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 111 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’esercizio della verifica annuale sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio, ai sensi dell’art. 148 del d.lgs. n. 267/2000, valutano l’adeguatezza funzionale ed effettiva del sistema nel suo complesso e non dei singoli controlli isolatamente considerati. Il giudizio di sostanziale adeguatezza può essere espresso con riserva di verificare l’evoluzione del sistema nelle successive verifiche di competenza. La mancata integrale attuazione delle previsioni regolamentari, la carente reportistica infrannuale e la mancata adozione della rotazione ordinaria del personale nelle aree a più elevato rischio corruttivo integrano criticità che impongono misure correttive, senza che l’assenza di eventi corruttivi valga a giustificarne l’omissione.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Puglia ha esaminato il funzionamento del sistema integrato dei controlli interni di un ente locale, con riguardo agli esercizi 2021-2023, sulla base della relazione-questionario trasmessa dall’ente e di una successiva richiesta istruttoria.

Le precedenti verifiche sul medesimo ente avevano condotto a un giudizio di inadeguatezza per il referto 2015 e di parziale adeguatezza per il referto 2019. La questione sottoposta alla Sezione riguarda quindi la permanenza o il superamento delle criticità già rilevate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento, incentrato sull’art. 148 del T.U.E.L., che attribuisce alle Sezioni regionali la verifica annuale del funzionamento dei controlli interni, e sugli artt. 147 e seguenti, che ne disciplinano le singole tipologie. Richiama la finalità del controllo, comprensiva della verifica dell’adeguatezza funzionale e dell’effettivo funzionamento del sistema.

Quanto al controllo di regolarità amministrativo-contabile, la Corte rileva che il regolamento dell’ente non risulta completamente attuato, stante la parziarietà degli atti esaminati nel 2023, e che la tecnica di campionamento ad estrazione casuale semplice non è adeguata. Manca una selezione orientata al rischio, capace di presidiare le aree più esposte, anche in raccordo con la disciplina di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012.

Il controllo di gestione segna invece un miglioramento: il referto, inviato ai sensi dell’art. 198-bis del T.U.E.L., attesta un elevato grado di conseguimento degli obiettivi. Il Collegio dichiara superate le criticità già rilevate, pur segnalando margini di miglioramento quanto all’accuratezza e all’intellegibilità della reportistica intermedia.

Sul controllo strategico e sul controllo sugli organismi partecipati la reportistica resta carente. Quanto alla rotazione del personale, la Corte osserva che le misure alternative non esimono dall’obbligo di motivare adeguatamente l’omessa applicazione e che la riferita assenza di eventi corruttivi non costituisce giustificazione accettabile.

Il controllo sugli equilibri finanziari evidenzia una capacità di riscossione inadeguata, mentre il controllo sulla qualità dei servizi non si è tradotto in un report di sintesi. La Corte accerta pertanto la sostanziale adeguatezza del sistema, nei limiti indicati in parte motiva, con riserva di verificarne l’evoluzione, e invita l’ente ad adottare le misure correttive indicate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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