L’Ufficio affari internazionali della Corte dei conti: quattro magistrati in posizione aggiuntiva (Corte dei Conti Sez. Riunite contr. n. 1 del 06.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni riunite in sede deliberante della Corte dei conti possono modificare i regolamenti di organizzazione interna mediante deliberazione adottata su proposta del Presidente, previo parere del Consiglio di amministrazione. L’istituzione dell’Ufficio affari internazionali, composto da quattro magistrati in posizione aggiuntiva nominati direttamente dal Presidente, uno dei quali assegnato alle funzioni requirenti previo parere del Procuratore generale, rientra nell’autonomia organizzativa dell’Istituto. La soppressione dell’art. 10, comma 4, del Regolamento n. 14/DEL/2000 e la contestuale introduzione dell’art. 10 quater realizzano un riordino coerente della materia. Le modifiche del Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici amministrativi si coordinano con quelle del Regolamento delle funzioni di controllo.

Il Fatto

Il Magistrato responsabile dell’Ufficio affari internazionali rappresenta al Presidente della Corte l’opportunità di ampliare da due a quattro le unità di magistrati addetti all’Ufficio. Contestualmente, il Procuratore generale chiede che sia assegnato all’Ufficio un magistrato della Procura generale, in posizione aggiuntiva.

Il Presidente della Corte formula quindi una proposta di modifica del «Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo» (n. 14/DEL/2000) e del «Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici amministrativi» (n. 1/DEL/2010). Il Consiglio di amministrazione esprime parere favorevole nella seduta del 21 febbraio 2024. La questione giunge all’adunanza delle Sezioni riunite, convocata con ordinanza del Presidente n. 23/2024.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni riunite si pronunciano in sede deliberante, sulla base dell’art. 100, comma 2, della Costituzione, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214 e della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il percorso argomentativo muove dall’esigenza di adeguare l’assetto organizzativo dell’Ufficio affari internazionali alle accresciute incombenze di raccordo con la Corte dei conti europea, l’INTOSAI e le altre Istituzioni superiori di controllo.

Il primo intervento riguarda il Regolamento n. 14/DEL/2000. Dopo l’art. 10 ter è inserito l’art. 10 quater, rubricato «Ufficio Affari Internazionali», che colloca l’Ufficio alle dirette dipendenze del Presidente della Corte e ne fissa la composizione in quattro magistrati in posizione aggiuntiva, nominati direttamente dal Presidente, uno dei quali assegnato alle funzioni requirenti, per il quale è sentito il Procuratore generale. La norma consente inoltre che l’Ufficio si avvalga occasionalmente della collaborazione di ulteriori figure magistratuali individuate per aree tematiche.

Correlativamente, è soppresso l’art. 10, comma 4, del medesimo Regolamento: la previsione viene superata dalla nuova disciplina organica dell’Ufficio, evitando duplicazioni normative.

Il secondo intervento incide sul Regolamento n. 1/DEL/2010. Il testo dell’art. 5, comma 3, è sostituito: il Presidente della Corte si avvale dell’Ufficio affari internazionali per la gestione dei rapporti europei e internazionali. La nuova formulazione richiama il regolamento delle funzioni di controllo, conferma la composizione in quattro magistrati in posizione aggiuntiva, la nomina presidenziale e l’assegnazione requirente previo parere del Procuratore generale, e affida al Presidente la designazione del magistrato responsabile dell’Ufficio.

Le Sezioni riunite approvano pertanto le modifiche proposte, componendo in un quadro unitario la disciplina dei due regolamenti e dando veste formale alle richieste dell’Ufficio affari internazionali e della Procura generale. L’autonomia organizzativa dell’Istituto si esprime così attraverso lo strumento deliberativo delle Sezioni riunite, previo parere del Consiglio di amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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