Servizio di eccedenza e computo degli arretrati nella pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 212 del 29.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel sistema di calcolo misto, gli arretrati retributivi corrisposti in unica soluzione in un anno successivo, ma riferiti ad annualità pregresse, devono essere computati nella retribuzione media pensionabile degli anni di riferimento e non in quella dell’anno di erogazione. A tal fine è necessario che l’ente locale adotti un nuovo mod. PA04 aggiornato: la carenza documentale non legittima il diniego di rideterminazione. La retribuzione pensionabile alla cessazione, comprensiva delle sole voci fisse e continuative, determina esclusivamente la prima quota di pensione; la retribuzione media determina la seconda. Il servizio di eccedenza autorizzato presso altro ente, qualificato ai sensi dell’art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, incide sulla contribuzione ma non sulle settimane computabili per l’anzianità: la sua sommatoria con il servizio principale realizzerebbe una duplicazione non prevista da alcuna norma.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente a tempo indeterminato di un Comune, aveva svolto, previa autorizzazione dell’ente di appartenenza, un periodo di servizio di eccedenza presso un secondo Comune, tra il 2000 e il 2004 e poi tra il 2007 e il 2008. Dopo la cessazione dal servizio nel 2014, l’INPS aveva dapprima liquidato la pensione senza considerare quel periodo; a seguito di un primo ricorso, sostanzialmente riconosciuto il servizio come eccedenza, l’Istituto aveva riliquidato il trattamento.
Ritenendo anche il nuovo provvedimento errato, il ricorrente ha agito davanti alla Corte dei conti per tre profili: la mancata inclusione di € 5.476,00 di arretrati corrisposti nel 2005 ma riferiti alle annualità 2002-2004; l’uso della retribuzione dell’ente principale in luogo di quella complessiva ai fini della prima quota; l’aggiunta degli anni di eccedenza all’anzianità. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto; il secondo Comune, evocato in giudizio, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il primo profilo è accolto. Dal raffronto tra i modelli PA04 dei due Comuni e le buste paga prodotte emerge che la somma oggetto della denuncia mensile analitica di marzo 2005 non è stata computata nella colonna RA(8) né per il 2002, né per il 2003, né per il gennaio 2004, né per il 2005. Per il 2003, in particolare, la colonna riporta € 29.349,97, pari alla somma dei soli importi certificati dai due enti: gli arretrati restano quindi esclusi. La domanda va accolta previa adozione di un nuovo mod. PA04 da parte del Comune datore di lavoro.
Il secondo profilo è respinto. La Corte ricostruisce la distinzione tra le due basi di calcolo richiamando l’art. 2, commi 9 e 11, legge n. 335/1995 e l’art. 30, comma 2.1, d.l. n. 55/1983, che per i dipendenti degli enti locali identifica la retribuzione contributiva nella somma degli emolumenti fissi e continuativi. Dal quadro II del trattamento provvisorio diretto risulta che la retribuzione pensionabile alla cessazione è impiegata per la prima quota e la retribuzione media per la seconda. Le somme percepite per il servizio di eccedenza hanno natura accessoria: così le qualifica lo stesso ente nei modelli PA04, manca la continuatività e sono state percepite per periodi specifici, in forza di intesa tra gli enti e di autorizzazione, senza essere godute alla cessazione, intervenuta sei anni dopo l’ultimo periodo.
Il terzo profilo è respinto. L’accoglimento produrrebbe una duplicazione dei medesimi anni di servizio, con vantaggio non previsto da alcuna norma. La qualificazione pacifica come servizio di eccedenza ai sensi dell’art. 1, comma 557, legge n. 311/2004 vincola al limite di 48 ore settimanali di cui all’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 66/2003: incide sulla contribuzione, non sulle settimane computabili per l’anzianità.
Il ricorso è quindi accolto parzialmente, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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