Revoca del permesso di soggiorno UE e bilanciamento con i legami familiari (TAR Sicilia n. 2002 del 29.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può fondarsi su un automatismo espulsivo collegato alla sola condanna penale. Ai sensi dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, il Questore deve esprimere un giudizio di pericolosità sociale di tipo prognostico e attualizzato, bilanciando il disvalore del reato con la durata del soggiorno, l’inserimento sociale, familiare e lavorativo e la tutela dell’unità familiare ex art. 8 CEDU. Il rispetto della vita familiare non è però diritto tiranno e non può essere reputato aprioristicamente prevalente sulle esigenze di ordine pubblico. La valutazione è legittima quando risulti concreta, circostanziata e ancorata a pregiudizi penali e di polizia non risalenti nel tempo.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino albanese presente in Italia dal 2001 con l’intero nucleo familiare, era titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Inoltrata la richiesta di aggiornamento del titolo, il Questore ha disposto la revoca del permesso, rilevando una condanna per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, e ha escluso la possibilità di rilasciare un permesso a tempo determinato.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, deducendo la violazione dell’art. 9 d.lgs. n. 286/1998, il difetto di motivazione e di istruttoria, l’omessa valutazione del radicamento quasi ventennale, della condizione familiare e lavorativa e del tempo trascorso dal reato, con richiamo agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost. e all’art. 8 CEDU. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto. La domanda cautelare era stata respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, che impone la revoca del permesso di lungo periodo quando vengono meno le condizioni di rilascio previste al comma 4, tra cui l’assenza di pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. La stessa norma richiede di tener conto della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo.
Da qui il principio, richiamato come giurisprudenza consolidata, secondo cui diniego e revoca non possono essere adottati per il solo fatto della condanna penale: serve un giudizio di pericolosità sociale sorretto da motivazione articolata su più elementi (TAR Toscana n. 427/2018, Cons. Stato n. 1415/2020, Cons. Stato n. 1913/2020). Il bilanciamento richiesto investe la dinamica della condotta, il trattamento sanzionatorio, la condotta post delictum, gli anni di permanenza e i legami familiari, come ribadito anche dalla giurisprudenza civile (Cass. civ. n. 7842/2021).
Il TAR sottolinea che la pericolosità va accertata con giudizio prognostico e ponderata con la tutela dell’unità familiare (Cons. Stato n. 4492/2016). Se i precedenti sono risalenti nel tempo o di scarso disvalore, le esigenze di prevenzione divengono recessive rispetto a legami familiari stabili, dovendo il giudizio essere attualizzato (Cass. civ. n. 23181/2016).
Nel caso concreto, però, la condanna — divenuta irrevocabile nel 2018, con pena di tre anni e dieci mesi di reclusione e multa di sedicimila euro — e i plurimi pregiudizi di polizia e penali rendono il bilanciamento del Questore concreto, circostanziato e attualizzato, immune dai vizi dedotti. Il Collegio esclude che il rispetto della vita familiare possa operare come scudo per la permanenza nel territorio (Cons. Stato n. 2654/2018, Cons. Stato n. 3204/2020), e ricorda che le condanne per spaccio sono sintomatiche di pericolosità sociale (Cons. Stato n. 494/2019, Cons. Stato n. 1709/2016).
Il ricorso è dunque infondato e viene respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, liquidate in duemila euro oltre oneri.
Nota della Redazione
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