Verifica di anomalia e rimodulazione delle voci di costo senza modifica dell’offerta (Cons. Stato n. 2466 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di verifica di anomalia dell’offerta è ammessa la progressiva riperimetrazione dei parametri di costo, con compensazione delle precedenti sottostime e sovrastime, purché il valore complessivo dell’offerta economica resti invariato. La riduzione del costo della manodopera e delle migliorie, giustificata dall’elevata specializzazione delle maestranze e dalla riduzione dei tempi di esecuzione, non integra modifica dell’offerta ove i minimi salariali inderogabili siano rispettati. Il giudizio di congruità costituisce espressione di potere tecnico-discrezionale della stazione appaltante, sindacabile solo per manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza. La motivazione del giudizio di non anomalia può essere resa per relationem alle giustificazioni dell’impresa, non essendo la stazione appaltante tenuta a chiedere chiarimenti su ogni voce di costo.
Il Fatto
Un Comune ha indetto una gara per l’affidamento dei lavori di valorizzazione di un parco, con importo a base di gara di circa 2,2 milioni di euro, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 36/2023. All’esito delle operazioni la graduatoria vedeva prima classificata una società cooperativa e seconda l’odierna appellante.
Attivata la verifica di anomalia, il R.U.P. dichiarava l’offerta dell’aggiudicataria ammissibile e congrua. La seconda classificata impugnava l’aggiudicazione e il verbale di verifica davanti al TAR Campania, che respingeva il ricorso. Proponeva quindi appello, deducendo la violazione del principio di immodificabilità dell’offerta economica e il carattere autoreferenziale delle giustificazioni, per avere l’aggiudicataria ridotto gli importi delle migliorie e della manodopera rispetto all’offerta iniziale.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello nel merito, ritenendo superfluo l’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla controinteressata per asserita violazione dell’art. 101 c.p.a.. Il Collegio ricostruisce la vicenda: l’offerta economica dell’aggiudicataria, pari a euro 1.967.622,70, è rimasta invariata nel suo valore complessivo, mentre è contestata la rimodulazione interna delle voci.
Dalle giustificazioni emerge che la riduzione dei costi discende dai minori tempi di esecuzione resi possibili dall’elevata specializzazione delle maestranze, da un’articolata struttura organizzativa e da un ampio parco mezzi. La società ha allegato la scheda di analisi dei prezzi con la scomposizione analitica di ciascuna voce. La stazione appaltante ha quindi ritenuto che il minor importo delle migliorie corrispondesse al costo effettivo di realizzazione e che la riduzione del costo della manodopera lasciasse inalterati i trattamenti salariali previsti dalla legge.
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui l’esito della gara può essere travolto solo quando il giudizio negativo riguardi voci che, per rilevanza e incidenza complessiva, rendano l’operazione economicamente non plausibile. La formulazione dell’offerta e la verifica di anomalia si fondano su stime previsionali, con un ineliminabile margine di opinabilità: è sufficiente che la quantificazione si mostri ex ante ragionevole e attendibile, come affermato da Cons. Stato, Sez. V, n. 3480 del 2018. La valutazione di congruità è espressione di potere tecnico-discrezionale, sindacabile solo per manifesta e macroscopica erroneità.
Quanto alla motivazione, essa non deve essere specifica ed estesa, potendo essere resa per relationem alle risultanze procedimentali e alle giustificazioni dell’impresa; la stazione appaltante non è tenuta a chiedere chiarimenti su tutti i costi, anche marginali, ma può limitarsi alle voci più rilevanti, in grado di incidere sulla complessiva attendibilità dell’offerta, secondo Cons. Stato, Sez. V, n. 3085 del 2023. Sulla base di tali principi, e considerato che nella verifica di anomalia è ammessa la progressiva riperimetrazione dei parametri di costo, il Collegio condivide le conclusioni del primo giudice: non sussiste modifica dell’offerta, ma mera scomposizione delle singole voci. Le spese del grado sono compensate per le peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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