Il divieto di s.c.i.a. travolto dal giudicato sull’esistenza del manufatto originario (Cons. Stato n. 2462 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’amministrazione inibisce gli interventi oggetto di s.c.i.a. ha natura recettizia e acquista efficacia con la comunicazione al destinatario. Il potere inibitorio non è espressione di autotutela, ma accertamento doveroso dell’abuso edilizio, sicché non incontra il limite del termine ragionevole. Ove sopravvenga il giudicato sull’esistenza di un manufatto originario legittimamente realizzato in epoca risalente, per difetto di titolo abilitativo, e sull’aggiunta di nuove volumetrie, il diverso risultato istruttorio su cui si fonda il diniego è travolto. Ne consegue che il divieto di s.c.i.a. fondato sulla qualificazione dell’intero immobile come nuova costruzione, e non come ripristino dell’originaria consistenza plano-volumetrica, è illegittimo per travisamento dei fatti e lacunosità dell’istruttoria.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha vietato l’esecuzione delle opere edili oggetto di una s.c.i.a. presentata per il ripristino della consistenza plano-volumetrica di un immobile in comproprietà. Il provvedimento muove dalla constatazione della pregressa ordinanza di demolizione non ottemperata e assume che il progetto non preveda il ripristino dello stato dei luoghi, perché il manufatto attuale costituirebbe costruzione diversa da quella precedente e, dunque, nuova costruzione.
Il ricorrente ha dedotto l’adozione oltre il termine dei trenta giorni dalla s.c.i.a., l’erronea motivazione e il difetto di istruttoria, non essendo prevista la demolizione con ricostruzione, ma solo l’eliminazione delle volumetrie aggiunte in via illegittima. Il TAR ha rigettato il ricorso, qualificando l’atto come accertamento doveroso di un abuso, non soggetto al termine ragionevole. L’appellante ha censurato l’erroneo presupposto del nuovo manufatto e l’esclusione del termine di cui all’art. 19, comma 6-bis, legge n. 241 del 1990, valorizzando la sopravvenuta sentenza che ha annullato la nuova ordinanza di demolizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’appello muovendo da un dato pregiudiziale: all’esito della sentenza del Consiglio di Stato n. 9473 del 2025 si è formato il giudicato sull’esistenza di un originario manufatto sulla proprietà, legittimamente realizzato in assenza di titolo in epoca risalente, e sull’aggiunta di nuove volumetrie, già oggetto della prima ordinanza di demolizione.
Tale accertamento smentisce e travolge il diverso risultato istruttorio su cui si fondano il provvedimento impugnato e la sentenza di primo grado. Questi ultimi, infatti, assumevano che l’intero manufatto fosse diverso da quello originario e quindi illegittimo, con conseguente difformità della s.c.i.a. rispetto all’ordinanza di demolizione originaria.
La sentenza va quindi riformata, con accoglimento del secondo motivo del ricorso introduttivo, con cui si è denunciata la lacunosa istruttoria e il travisamento dei fatti posti a fondamento del provvedimento. Gli altri motivi restano assorbiti.
Il Collegio osserva comunque l’intervenuto superamento del termine di cui all’art. 19, comma 6-bis, legge n. 241 del 1990: il provvedimento è stato adottato il 14 gennaio 2019 e comunicato il 17 gennaio 2019, mentre la segnalazione risulta presentata il 14 dicembre 2018. Sul punto richiama il principio per cui l’atto con cui l’amministrazione esercita il potere inibitorio degli interventi oggetto di d.i.a., avendo natura recettizia, acquista efficacia nei confronti del destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata, mentre rispetto all’amministrazione notificante la notificazione produce effetti dal compimento delle formalità di trasmissione (Consiglio di Stato, sez. II, 22 luglio 2020, n. 4690).
In conclusione, l’appello è accolto, la sentenza riformata e il provvedimento annullato, con integrale compensazione delle spese del doppio grado in considerazione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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