Valutazioni militari discrezionali e insindacabilità del merito salvo palese illogicità (TAR Puglia n. 3 del 02.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
I giudizi espressi dalle Autorità valutatrici nelle schede valutative del personale militare sono connotati da ampia discrezionalità tecnica, perché scaturiscono dalla conoscenza personale del valutato e dall’apprezzamento complessivo del rendimento, delle capacità e delle attitudini dimostrate nel periodo di riferimento. Essi afferiscono al merito dell’azione amministrativa e sfuggono al sindacato di legittimità, salvo che si rivelino palesemente arbitrari, irrazionali, illogici o basati su evidente travisamento dei fatti. L’andamento stabilmente positivo delle valutazioni precedenti non basta, di per sé, a rendere illegittimo il giudizio sfavorevole, perché le valutazioni periodiche sono autonome e preordinate a verificare, volta per volta, la qualità dell’attività svolta nel periodo considerato. La contraddittorietà con i giudizi anteriori è configurabile solo in casi eccezionali, nei quali emerga che l’abbassamento non derivi dalla fisiologica oscillazione del rendimento, ma da fattori estranei riconducibili ai valutatori. Ne consegue che il calo di qualifica contenuto in un solo grado non integra eccesso di potere e non impone una motivazione specifica.
Il Fatto
Il ricorrente, Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato la scheda valutativa — documento caratteristico n. 33 — relativa al servizio prestato per il periodo dal 28 marzo 2022 al 13 marzo 2023, consegnata nell’aprile 2023 unitamente al rapporto informativo del periodo precedente. Il militare aveva costantemente riportato la qualifica di eccellente negli anni anteriori; nella scheda contestata la qualifica finale era divenuta superiore alla media, con riduzione di alcuni giudizi analitici su vigore fisico, esemplarità, forza di carattere, coraggio e lealtà.
Dopo l’accoglimento dell’istanza cautelare da parte delle sezioni riunite, l’Amministrazione ha adottato una nuova scheda, rettificata solo nei dati anagrafici, nel motivo di compilazione e nel periodo di riferimento, ma identica nelle aggettivazioni e nella qualifica. Il ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso tale documento, riproponendo le medesime censure di difetto di motivazione, carenza di istruttoria e illogicità.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce la funzione del documento caratteristico: registrare tempestivamente il giudizio dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento, rilevando capacità, attitudini e risultati del periodo. Sul piano del sindacato, richiama il consolidato orientamento secondo cui i giudizi di valutazione militare sono espressione di discrezionalità tecnica e restano estranei al controllo di legittimità, salvo le figure sintomatiche dell’eccesso di potere (Cons. Stato, Sez. I, n. 1556/2022; Sez. II, n. 664/2022; Sez. IV, n. 3799/2021).
Il Collegio affronta poi il nodo centrale: la dedotta contraddittorietà rispetto alle valutazioni precedenti. Osserva che le valutazioni periodiche sono autonome e indipendenti, perché rivolte a misurare il rendimento nel singolo arco temporale, con le sue variabili esigenze e i diversi valutatori che intervengono nella formazione del documento. Le capacità asseritamente “stabili” non sono valutate in assoluto, ma nella loro concreta manifestazione nelle attività svolte. Il calo di rendimento è evenienza fisiologica, e proprio per questo è prevista la valutazione periodica del personale in carriera.
Da ciò deriva che la contraddittorietà è configurabile solo in casi eccezionali, quando emerga che l’abbassamento non dipenda dalla naturale oscillazione del rendimento ma da fattori estranei ascrivibili ai valutatori (Cons. Stato, Sez. II, n. 828/2020). Una motivazione specifica è richiesta solo in presenza di un abbassamento considerevole dei giudizi (Cons. Stato, Sez. IV, n. 1656/2021). Il giudice, quindi, si limita al riscontro dei profili sintomatici, restando escluso il sindacato sul merito degli apprezzamenti.
Nel caso concreto, le valutazioni risultano sufficientemente e coerentemente motivate con il riferimento al buon assolvimento delle mansioni, seppure con discontinuo impegno, e al minore impegno rispetto alle valutazioni precedenti, giudizio ribadito in sede di revisione. Il passaggio da “eccellente” a “superiore alla media” è contenuto in un solo grado e la qualifica attribuita resta ampiamente positiva e sub-apicale. Non emergono profili di macroscopica illogicità o sproporzione, e i giudizi dei diversi soggetti della scala gerarchica sono concordanti. Le censure finiscono così per investire inammissibilmente il merito delle valutazioni. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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