Esclusione dalla consulta disabilità per conflitto di interessi con l’ente (TAR Sicilia n. 1590 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il conflitto di interessi con l’ente locale, richiesto dall’art. 4 del Regolamento comunale quale condizione di partecipazione alla Consulta per la Disabilità, può configurarsi anche solo in via potenziale, essendo sufficiente che il rapporto contrattuale dell’associazione con il Comune incida sull’imparzialità dell’azione amministrativa. L’esclusione dalla Consulta spetta all’organo dirigenziale che ha costituito l’elenco, in applicazione del principio del contrarius actus, e non all’Assemblea degli aderenti. La mancata comunicazione di avvio del procedimento è sanabile ex art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, quando l’amministrazione dimostri che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

Il Fatto

Con determina n. 11/3080 del 20.12.2023 il Comune di Catania costituiva l’elenco delle associazioni ammesse alla Consulta Comunale per la Disabilità, includendovi un’associazione. L’elenco era poi aggiornato con successiva determina n. 11/2036 del 12.03.2024. Con la determina n. 11/780 del 17.03.2025 la Direzione Famiglia e Politiche Sociali modificava ancora l’elenco, escludendo l’associazione in ragione del rapporto contrattuale in essere con l’ente, ritenuto potenzialmente foriero di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 4 del Regolamento.

L’associazione impugnava i tre provvedimenti davanti al TAR Sicilia, deducendo incompetenza del dirigente, difetto di istruttoria e motivazione, violazione degli artt. 7, 10-bis e 21-quinquies della l. n. 241/1990 e dell’art. 21-nonies della stessa legge. Il Comune si costituiva, resistendo nel merito e richiamando l’art. 51 c.p.c., l’art. 97 Cost. e l’art. 55, comma 4, del d.lgs. n. 117/2017. Alla camera di consiglio del 18.05.2025 la ricorrente rinunciava alla domanda cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il ricorso. Sul primo motivo, il TAR ricostruisce l’intera vicenda procedimentale: il procedimento di costituzione della Consulta è sempre stato incardinato presso la Direzione Famiglia e Politiche Sociali, che ha dato avvio alla procedura, nominato la Commissione e formato l’elenco. La modifica dell’elenco spetta dunque allo stesso organo che lo ha adottato, in ossequio al principio del contrarius actus, richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 10039 del 2025. L’Assemblea della Consulta dispone solo delle competenze fissate dall’art. 6 del Regolamento, tra cui la revoca dei membri eletti nel Comitato Direttivo; nessuna attribuzione in materia di esclusione degli associati.

Quanto al secondo e terzo motivo, il Collegio osserva che l’art. 4 del Regolamento pone quale condizione di partecipazione l’assenza di conflitto di interessi con l’ente. Il rapporto di accreditamento tra l’associazione e il Comune per l’erogazione del servizio di ricovero residenziale dei disabili psichici, specificato dalla difesa comunale come mera precisazione del “rapporto contrattuale” già indicato nell’atto, non integra integrazione postuma della motivazione. Poiché la Consulta esprime parere obbligatorio sugli atti di programmazione a favore dei disabili e partecipa all’elaborazione degli indirizzi politici in materia, il nesso tra il ruolo rivestito e il vantaggio che l’associazione potrebbe trarre dal rapporto contrattuale è concreto e attuale. L’esclusione è funzionale a prevenire violazioni del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.

Il quarto motivo è infondato. Il TAR riconosce che l’adozione di un atto di secondo grado, incidente su una posizione di vantaggio, avrebbe richiesto la comunicazione di avvio del procedimento, come affermato da Cons. Stato, sez. VI, n. 4051 del 2025. Tuttavia, applica l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990: alla luce della motivazione dell’atto e delle difese dell’ente, la determinazione non avrebbe potuto avere contenuto diverso. Il preavviso di rigetto non era dovuto, riguardando l’art. 10-bis i soli procedimenti a istanza di parte.

Infine, il quinto motivo è respinto. Il provvedimento va qualificato come revoca ex art. 21-quinquies. Le ragioni di pubblico interesse, pur non espressamente esplicitate, si correlano alla necessità di preservare l’imparzialità dell’ente, connaturata all’accertamento del conflitto di interessi. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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