Discrezionalità tecnica e sindacato sulla valutazione dei progetti (C.G.A.R.S. n. 405 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di evidenza pubblica la valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è insindacabile nel merito, salvo che risulti inficiata da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta. Per sconfessare il giudizio della commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto. Il giudice amministrativo non può essere investito di una richiesta di sindacato sostitutivo attraverso la produzione di una perizia di parte, che resta una mera opinione soggettiva sulle disposizioni della lex specialis. Non sussiste difetto di motivazione della sentenza che abbia esaminato le singole censure e ne abbia accertato l’infondatezza, senza disporre consulenza tecnica d’ufficio o verificazione, quando il giudizio dell’amministrazione risulti adeguatamente motivato e conforme ai parametri del bando.
Il Fatto
La società appellante aveva partecipato alla selezione indetta dall’Assessorato regionale delle attività produttive per l’erogazione di contributi a valere sull’azione 1.1.5 del PO FESR 2014/2020, destinati al sostegno dell’avanzamento tecnologico delle imprese. Il suo progetto, valutato 67/100, era stato collocato tra quelli non ammessi perché non raggiungeva la soglia minima del criterio n. 1, relativo alla qualità della proposta in termini di definizione degli obiettivi.
La società impugnò dinanzi al TAR Sicilia il provvedimento di approvazione della graduatoria e il punto 4.6 del bando. Il primo giudice, in sede cautelare, ordinò il riesame; la commissione acquisì una nuova scheda e ammise il progetto con 70/100, ma il punteggio restò insufficiente per accedere alle risorse. Seguirono due ricorsi per motivi aggiunti. Con la sentenza n. 121 del 20 gennaio 2022 il TAR dichiarò improcedibile il ricorso introduttivo e respinse i motivi aggiunti, compensando le spese. Da qui l’appello, affidato all’unica doglianza del difetto di motivazione della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio delimita l’ambito del gravame: l’appellante impugna solo il capo che respinge i motivi aggiunti, non quello che dichiara improcedibile il ricorso introduttivo. Passa quindi allo scrutinio congiunto dei profili dedotti, tutti privi di pregio.
Secondo l’appellante, la terza valutazione del progetto non avrebbe costituito una effettiva rivalutazione, ma una mera operazione di facciata suggellata dall’incremento di tre punti sul criterio n. 1, smentita da una perizia di parte. Il C.G.A.R.S. rileva anzitutto che la sentenza appellata non si è affatto appiattita sul giudizio dell’amministrazione: ha esaminato le singole censure e ne ha accertato l’infondatezza, valorizzando l’adeguatezza della motivazione del riesame e le specifiche previsioni della lex specialis in tema di misurazione, monitoraggio e rilevazione degli obiettivi.
Nel merito, la Corte richiama l’indirizzo consolidato del giudice amministrativo di ultima istanza (Cons. Stato, sez. V, 12 dicembre 2024, n. 10195; Id., sez. VII, 9 dicembre 2024, n. 9838; Id., sez. III, 25 ottobre 2024, n. 8560): la valutazione delle offerte tecniche è espressione di ampia discrezionalità tecnica, con conseguente insindacabilità nel merito dei punteggi, salvo macroscopici errori di fatto, illogicità o irragionevolezza manifesta. E chiarisce che, per sconfessare il giudizio della commissione, non basta evidenziarne la non condivisibilità (Cons. Stato, sez. IV, 1° marzo 2022, n. 1445).
Le critiche dell’appellante, dietro l’apparenza di vizi formali, mirano in sostanza a un inammissibile intervento sostitutivo del giudice su valutazioni caratterizzate da elevati margini di opinabilità. La perizia di parte è classificata come mera opinione, inidonea a evidenziare vizi di irragionevolezza e illogicità (Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2023, n. 5854). Ne discende l’infondatezza della censura per non avere il primo giudice disposto una consulenza tecnica d’ufficio o una verificazione.
L’appello è quindi respinto perché integralmente infondato. La peculiarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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