Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Toscana n. 1401 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è ammissibile quando il titolo esecutivo costituito da una sentenza del giudice ordinario sia stato notificato all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella l. n. 30/1997, sempre che il titolo sia passato in giudicato. Accertata la mancata esecuzione, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine determinato. La nomina sin d’ora del commissario ad acta, con facoltà di delega, è giustificata dalla persistente inerzia dell’amministrazione ed è funzionale all’effettività della tutela.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a percepire, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015. La sentenza aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire la Carta, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, e a rifondere le spese di lite.
Non essendo stata data esecuzione al giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo il pagamento degli interessi legali e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda è stata notificata al Ministero presso la sede reale in data 28 maggio 2024 e che è inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il titolo è inoltre passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Firenze.
Soddisfatte le condizioni di legge, il ricorso è stato dichiarato fondato nel merito. Il Tribunale ha rilevato che dagli atti non risulta che la sentenza sia stata eseguita. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ove non abbia già provveduto, di dare esecuzione al giudicato, corrispondendo alla ricorrente la somma liquidata, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, a tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione e al pagamento delle somme ancora dovute.
Le spese del giudizio, distratte in favore dei procuratori antistatari, seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 800,00, oltre rimborso del contributo unificato e accessori di legge. Il Collegio ha motivato la misura tenendo conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, in relazione ai numerosi e analoghi precedenti.
Nota della Redazione
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