Diniego porto d’armi fondato su valutazione discrezionale di affidabilità del richiedente (TAR Lazio n. 407 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni di polizia relative al porto e all’uso delle armi, l’autorità di pubblica sicurezza dispone di un’ampia discrezionalità nel valutare se il richiedente sia meritevole del titolo, in ragione della protezione di beni di primario interesse pubblico quali l’ordine e la sicurezza pubblica. L’autorizzazione ha carattere eccezionale e il richiedente deve essere esente da mende e da indizi negativi. Il diniego e la revoca possono fondarsi su un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso, potendo assumere rilievo anche fatti isolati ma significativi, nonché vicende e situazioni personali prive di rilevanza penale. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti dei vizi manifesti di illogicità, travisamento o carenza di motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore aveva respinto la sua istanza di rilascio della licenza di porto d’armi per uso caccia, adottato ai sensi degli artt. 11 e 43 T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza. Il provvedimento richiamava il parere sfavorevole espresso dal Commissariato competente, una revoca della licenza risalente al 2004 per un tentativo di suicidio e un precedente rigetto del 2016 per il medesimo motivo e per la pendenza di un procedimento penale.
Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 11 e 43 tulps e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e motivazione insufficiente, osservando che il tentativo di suicidio risaliva a sedici anni prima e che il procedimento penale si era concluso con sentenza di non luogo a procedere. L’amministrazione si costituiva con memoria di mera forma; la domanda cautelare era respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il quadro normativo degli artt. 10, 11, 42 e 43 del T.U.L.P.S. e ribadisce che la legislazione affida all’autorità di pubblica sicurezza il compito di valutare con il massimo rigore le eccezioni al divieto di circolare armati. Il titolare della licenza deve essere persona assolutamente esente da mende o da indizi negativi e deve assicurare la propria affidabilità circa il buon uso dell’arma.
La sentenza valorizza l’art. 39, comma 1, T.U.L.P.S., che consente di vietare la detenzione delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne, e richiama l’insegnamento del giudice di ultima istanza secondo cui l’autorizzazione alla detenzione deve considerarsi eccezionale, prevalendo le esigenze di incolumità di tutti i cittadini (Cons. St., sez. III, n. 2404 del 2017).
Il diniego e la revoca possono dunque fondarsi su un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso, assumendo rilievo anche fatti isolati ma significativi (Cons. Stato, III, n. 5398/2014). L’amministrazione può valorizzare nella loro oggettività tanto fatti di reato diversi, quanto vicende e situazioni personali che non assumano rilevanza penale, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui desumere la non completa affidabilità (Cons. Stato, III, n. 3979/2013 e n. 4121/2014).
Nel caso concreto gli elementi posti a fondamento del decreto risultano plurimi e significativi. Non appaiono carenti, erronei né manifestamente illogici, e la circostanza che il reato sia estinto per prescrizione non elide il rilievo della condotta. Assume peso la specificità dei reati contestati rispetto al possibile abuso delle armi. Il ricorso è pertanto respinto nel merito, con compensazione delle spese di lite in ragione della costituzione meramente formale della pubblica amministrazione.
Nota della Redazione
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