Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 1034 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, potendo rinunciare al ricorso o dichiarare di avere perduto ogni interesse alla relativa decisione. In quest’ultimo caso il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. La declaratoria presuppone che la dichiarazione intervenga prima che la causa sia trattenuta in decisione. Il carattere meramente processuale della pronuncia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato la determinazione con cui il Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza aveva disposto la sua esclusione dal concorso per titoli ed esami per il reclutamento di allievi finanzieri, unitamente agli atti presupposti e al bando di concorso. Il candidato aveva chiesto l’accertamento del proprio diritto al reinserimento nella graduatoria finale dei vincitori e all’effettivo incorporamento.
Nel corso del giudizio l’interessato, con memoria depositata il 7 gennaio 2026, dichiarava di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso. All’udienza di smaltimento dell’arretrato la causa veniva trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la dichiarazione di sopravvenuta perdita di interesse è stata resa dalla parte ricorrente prima che la causa fosse trattenuta in decisione. In tale fase processuale il ricorrente dispone ancora pienamente dell’azione, potendo indifferentemente rinunciare al ricorso oppure dichiarare di non avere più interesse alla relativa decisione.
Da questa premessa il Tribunale ha tratto la conseguenza che il giudice amministrativo non può procedere d’ufficio, né può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Questa valutazione appartiene esclusivamente al ricorrente, che la compie sulla base di considerazioni personali e insindacabili.
Il Collegio ha richiamato sul punto il costante orientamento del giudice amministrativo, citando Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 settembre 2001, n. 4859 e Consiglio di Stato, Sezione IV, 16 novembre 2007, n. 5832, a conferma del carattere consolidato del principio.
Ne è derivata la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., con conseguente definizione del giudizio senza esame del merito delle censure prospettate.
Il Collegio ha infine ritenuto sussistenti giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite, in ragione del carattere meramente processuale della pronuncia.
Nota della Redazione
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