Divieto di familismo universitario e incarichi di docenza presso il Dipartimento chiamante (TAR Sicilia n. 3490 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di partecipazione alle procedure di chiamata per coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, posto dall’art. 18, comma 1, lett. b) e c), della legge n. 240/2010, si applica anche al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track. La norma va interpretata non in senso meramente formalistico, ma alla luce della ratio di contrasto al familismo universitario, in applicazione dei principi di imparzialità e di eguaglianza. Appartiene al Dipartimento chiamante anche il professore che, pur disafferenziato, sia titolare di ripetuti e rilevanti incarichi di docenza presso quel Dipartimento. Irrilevante è che il parente non abbia partecipato a decisioni sulla selezione: ciò che conta è l’astratta possibilità di condizionamento della procedura. L’annullamento degli atti comporta la nullità del contratto stipulato con il candidato che doveva essere escluso.

Il Fatto

Un ateneo bandisce una procedura selettiva di valutazione comparativa per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato in tenure track, ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010. Il ricorrente partecipa e si colloca secondo in graduatoria, mentre risulta vincitore altro candidato.

Il secondo classificato impugna gli atti della procedura, deducendo che il vincitore è figlio di un professore che, pur avendo chiesto la disafferenza dal Dipartimento presso cui si sarebbe inserito il contratto, ha continuato a svolgervi incarichi di docenza e dirigenziali. Domanda l’annullamento degli atti, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, l’attribuzione dell’incarico a sé e, in subordine, la rivalutazione da parte di una nuova commissione; propone altresì domanda risarcitoria. L’ateneo e il controinteressato resistono, sostenendo l’inapplicabilità delle incompatibilità al reclutamento dei ricercatori e la natura meramente formale della disafferenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene innanzitutto tardiva la memoria di replica depositata dal controinteressato oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno utile. Dal combinato disposto degli artt. 73, comma 1, cod. proc. amm. e 4, comma 4, disp. att. cod. proc. amm. si ricava che, nel processo amministrativo telematico, il deposito effettuato l’ultimo giorno oltre le ore 12:00 si considera avvenuto il giorno successivo; quel limite permane come garanzia del contraddittorio e della corretta organizzazione del lavoro del collegio.

Nel merito, il Tribunale esclude che le incompatibilità dell’art. 18 della legge n. 240/2010 siano estranee al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato: la lettera c) richiama espressamente i contratti di cui all’art. 24. La regola è riprodotta dall’art. 9, comma 3, del regolamento d’ateneo e dall’art. 2, comma 2, lett. d), del bando.

Il percorso argomentativo segue l’interpretazione costituzionalmente orientata già espressa dal Cons. Stato, sez. VII, n. 7714 del 2024, condivisa dal Collegio: la norma va letta alla luce dell’art. 97 Cost. e del principio di eguaglianza, per arginare il fenomeno del familismo universitario. Appartiene al Dipartimento chiamante anche il professore titolare di ripetuti incarichi di docenza a contratto; irrilevante è che non abbia assunto decisioni sulla selezione, poiché rileva la astratta possibilità di condizionamento, derivante anche da mere occasioni di collaborazione ravvicinata.

Applicando tali coordinate, il Collegio valorizza gli incarichi documentati: il coordinamento di un corso di laurea per un triennio in corso alla data del bando, numerosi insegnamenti nei corsi di laurea e nella scuola di specializzazione presso il Dipartimento, il ruolo di tutor nel dottorato e la direzione di un master. Ne desume la sostanziale appartenenza del professore al Dipartimento chiamante e l’inconferenza dell’argomento fondato sulla sola afferenza formale.

Conseguentemente il ricorso è accolto nei limiti indicati: annullati gli atti di ammissione e di dichiarazione del vincitore, dichiarata la nullità del contratto stipulato e disposto il riavvio della procedura dal segmento viziato, tenuto conto della posizione in graduatoria del ricorrente. La domanda risarcitoria è respinta allo stato, potendo l’eventuale attribuzione del bene della vita neutralizzare ogni pregiudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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