Legificazione del regolamento sui contributi tv: effetto dalla legge di conversione (Cons. Stato n. 4375 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 4-bis del d.l. n. 91/2018, nel richiamare il d.P.R. n. 146/2017 con la locuzione integrale, opera un rinvio recettizio e determina la legificazione dell’intero regolamento, che assume rango primario. Tale effetto si produce dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, non essendo limitato alla sola annualità 2019. Ne consegue che gli atti applicativi conformi alla disciplina legificata non sono sindacabili dal giudice amministrativo, residuando la sola competenza della Corte costituzionale. Il giudicato di annullamento della norma regolamentare copre l’illegittimità sino alla intervenuta legificazione.
Il Fatto
Le appellanti, emittenti televisive locali e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, impugnano la sentenza con cui il TAR Lazio ha accolto il ricorso di un’altra emittente avverso il decreto ministeriale del 21.12.2022, di approvazione della graduatoria per i contributi alle televisioni commerciali per l’annualità 2022.
Il primo giudice aveva ritenuto che le disposizioni del d.P.R. n. 146/2017 fossero applicabili solo nei limiti fissati dal giudicato amministrativo, che aveva annullato il meccanismo del c.d. scalino preferenziale. Ha quindi annullato il decreto e imposto la rideterminazione dei contributi distribuendo il 100% dello stanziamento tra tutti i graduati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione preliminare della portata dell’intervento di legificazione operato dall’art. 4-bis del d.l. n. 91/2018, richiamando le statuizioni della sentenza n. 44/2025 della Corte costituzionale.
La Corte costituzionale ha qualificato il richiamo al regolamento come rinvio recettizio, idoneo a novare la fonte ed elevare la norma al rango primario. Il dato testuale, espresso dalla locuzione “da intendersi qui integralmente riportato”, esclude la configurabilità di un rinvio formale. Il rinvio integrale a uno specifico regolamento è rinvio a tutte le norme in esso contenute.
Quanto agli effetti temporali, la Corte costituzionale ha ritenuto preferibile la lettura della legificazione stabile rispetto alla tesi che la limitava al 2019. Il rinvio è collocato in un inciso distante dalla modifica del regime transitorio e non ne condivide la perimetrazione temporale. La volontà legislativa di superare la logica del mero sostentamento delle emittenti conferma l’integrale assunzione del rango primario, con decorrenza dalla entrata in vigore della legge di conversione.
Da ciò deriva il venir meno dei due presupposti della pronuncia appellata. La legificazione ha interessato l’intero regolamento, e il giudicato di annullamento non può che coprire l’illegittimità della norma regolamentare sino alla sua legificazione. Il decreto del 21.12.2022, nel dare applicazione allo scalino preferenziale, risulta quindi conforme a disposizioni di rango primario, sottratte al sindacato del giudice amministrativo.
Il Collegio ritiene inoltre infondati i motivi del ricorso introduttivo, essendo state escluse dalla Corte costituzionale le dedotte violazioni degli artt. 3, 21, 24, 41, 77, 103, 111 e 113 della Costituzione. Gli appelli sono pertanto accolti e il ricorso di primo grado integralmente respinto, con compensazione delle spese del doppio grado in ragione della complessità della questione.
Nota della Redazione
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