Esecuzione del giudicato e penalità di mora contro il Ministero dell’Istruzione (TAR Campania n. 3449 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine, nominando un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è concessa su richiesta di parte e, nei giudizi di pagamento di somme di denaro, decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento, non potendosi considerare manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali. La condanna alle spese segue la soccombenza.

Il Fatto

La ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza n. 87/2025 del 13 gennaio 2025 del Tribunale di Napoli nord, sezione lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento, in suo favore, di euro 1.500 mediante emissione di buono elettronico (c.d. carta del docente), oltre spese di giudizio.

Premesso il passaggio in giudicato della pronuncia, la ricorrente denuncia la mancata esecuzione e chiede che la sezione ordini all’amministrazione di provvedere, fissando un termine; in caso di ulteriore inerzia domanda la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero si costituisce con atto di stile.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato e va accolto. L’amministrazione, costituitasi con atto di stile, non ha fornito elementi ostativi all’esecuzione del giudicato. Il Collegio ordina pertanto al Ministero dell’Istruzione e del Merito di procedere all’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

In caso di ulteriore inerzia è nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione. Il commissario porrà in essere gli atti necessari per l’esecuzione del giudicato entro l’ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione, a cura del difensore della ricorrente, della scadenza del termine assegnato all’amministrazione.

È accolta anche la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora (c.d. astreinte), ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., che consente al giudice di fissare, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.

Nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la stessa disposizione precisa che la penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali. L’amministrazione è pertanto condannata al pagamento di una somma pari agli interessi legali calcolati sull’importo dovuto, dalla comunicazione della sentenza fino all’effettivo adempimento.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.200, oltre accessori di legge, con distrazione al difensore per dichiarato anticipo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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