Regressione tariffaria e controinteressati: ricorso inammissibile se non notificato alle strutture (Cons. Stato n. 4406 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto la determinazione delle modalità della regressione tariffaria unica rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quale espressione di potere autoritativo, restando estranee alla stessa le sole questioni di mera quantificazione e concreta debenza delle somme. Il ricorso avverso i provvedimenti di regressione tariffaria va notificato, a pena di inammissibilità, ad almeno una delle strutture accreditate che hanno contribuito al superamento del tetto di spesa, le quali, per l’incidenza della rideterminazione sui saldi complessivi, sono titolari di un interesse oppositivo e assumono la veste di controinteressate. Analogo onere sussiste per i provvedimenti adottati in Campania, ove la regressione è ancorata al contributo di ciascuna struttura al superamento del tetto di spesa aziendale per macroarea.

Il Fatto

Una società operante in regime di accreditamento istituzionale con il Servizio Sanitario Nazionale ha impugnato davanti al TAR Campania la nota con cui l’Azienda Sanitaria Locale le ha intimato il pagamento di una somma corrispondente al credito accertato a suo carico per la regressione tariffaria relativa agli anni dal 2011 al 2016. Insieme alla nota ha impugnato le deliberazioni del direttore generale, adottate fra il 2018 e il 2019, di definizione della regressione per gli stessi anni.

Il TAR, respinte le eccezioni di inammissibilità dell’Amministrazione, ha accolto il ricorso e annullato gli atti per l’illegittimità di una richiesta avanzata a molti anni di distanza dagli esercizi di riferimento, in linea con l’indirizzo che individua nel profilo temporale il limite di ragionevolezza della regressione. L’Azienda Sanitaria ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto, in ordine logico, l’eccezione di difetto di giurisdizione, che respinge. La sentenza di primo grado ha correttamente applicato l’orientamento secondo cui le controversie sulla determinazione delle modalità della regressione tariffaria unica rientrano nella giurisdizione esclusiva in materia di servizi pubblici ex art. 133, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., sottraendosi alla stessa le sole questioni di mera quantificazione e concreta debenza delle somme.

Nel caso concreto la contestazione riguardava la complessiva tempistica dell’esercizio del potere, ossia le modalità del suo esplicarsi sul piano temporale. Rileva la natura dell’atto e l’esistenza di un potere autoritativo, non le censure articolate dalla parte. Le due pronunce delle Sezioni Unite invocate dall’appellante non hanno innovato, perché afferivano a fattispecie in cui erano impugnate solo le note di esercizio del diritto di credito, senza alcuna censura alle delibere a monte.

Passando all’eccezione di inammissibilità dell’originaria impugnazione per omessa notifica ad almeno un controinteressato, il Collegio la ritiene fondata. L’orientamento consolidato in materia di provvedimenti determinativi del budget sanitario è nel senso che un’eventuale rideterminazione in melius si riverbera sui saldi complessivi, implicando una redistribuzione delle risorse tra le strutture accreditate per la medesima branca, con lesione potenziale delle altre strutture, titolari di un interesse a difendere la legittimità dell’atto.

Analoga conclusione vale per la regressione tariffaria unica in Campania, ove il meccanismo, a partire dalla deliberazione di Giunta regionale n. 2451 del 1 agosto 2003, è ancorato al contributo di ciascuna struttura al superamento del tetto di spesa aziendale per macroarea, con fissazione del tetto per macroarea e non per singolo centro. Anche l’impugnazione del provvedimento di regressione è quindi suscettibile di pregiudicare l’interesse delle strutture che hanno contribuito al superamento del tetto, le quali assumono veste di controinteressate.

Nella specie il ricorso di primo grado non è stato notificato a nessuna delle strutture interessate dai provvedimenti di regressione censurati come atti presupposti, e avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. La definizione in rito esonera dall’esame dei motivi di appello e della questione sulla comunicazione delle delibere. Le spese del doppio grado sono compensate per le peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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