Costo manodopera simbolico e oneri sicurezza inadeguati escludono l’aggiudicatario (Cons. Stato n. 4407 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’indicazione, nell’offerta economica, di un costo della manodopera pari a 1 euro non integra un errore materiale emendabile quando manca, nel solo documento dell’offerta, ogni elemento univoco che consenta di ricondurre la cifra al diverso valore preteso dall’offerente. La rettifica ricostruita attraverso fonti esterne all’offerta, o mediante plurimi aggiustamenti dei giustificativi, trascende in una ricostruzione logico-deduttiva incompatibile con i canoni dell’immediata evidenza e della pura materialità. Ne consegue l’esclusione dalla gara per indeterminatezza dell’offerta economica. È parimenti sintomatica di inadeguatezza la stima di oneri di sicurezza annui irrisori rispetto agli operatori coinvolti nella gestione dell’impianto.
Il Fatto
Il Comune di Telese Terme ha indetto una procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione dell’impianto sportivo comunale, con durata triennale prorogabile e criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Hanno partecipato due associazioni sportive dilettantistiche; all’esito delle valutazioni tecniche ed economiche è risultata aggiudicataria la controinteressata, con punteggio superiore a quello della seconda graduata.
La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione davanti al TAR Campania, chiedendo l’esclusione della vincitrice e l’aggiudicazione in proprio favore. Il TAR, con sentenza n. 5985/2024, ha respinto il ricorso principale e dichiarato improcedibile quello incidentale. La seconda graduata ha proposto appello, deducendo la violazione della lex specialis e l’incongruità dell’offerta economica dell’aggiudicataria, in particolare quanto alla voce relativa al costo della manodopera.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via prioritaria, per pregiudizialità logico-giuridica, il motivo relativo alla mancata esclusione dell’aggiudicataria. Il disciplinare di gara imponeva, a pena di esclusione, di indicare nell’offerta economica il rialzo sul canone, la stima dei costi aziendali di salute e sicurezza e la stima dei costi della manodopera. L’aggiudicataria aveva indicato, in quest’ultima voce, la cifra di 1 euro.
Richiesta di chiarimenti, la società ha sostenuto che si trattasse di un mero difetto di trascrizione, intendendo indicare 10.000 euro. La stazione appaltante, e poi il giudice di primo grado, hanno ritenuto satisfattoria tale dichiarazione, qualificando il fatto come errore materiale. Il Consiglio di Stato ribalta l’impostazione, richiamando la giurisprudenza secondo cui l’errore è materiale solo se sussistono elementi univoci ricavabili dal solo documento dell’offerta, senza ricorso a elementi esterni o collaterali, come affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 3464 del 16.04.2024.
Nel caso concreto nessun elemento interno all’offerta consente di desumere la volontà di indicare 10.000 euro. Il disciplinare imponeva la compilazione digitale di tutte le celle, senza possibilità di lasciarle vuote: seguendo la tesi dell’aggiudicataria, si sarebbero dovuti ipotizzare quattro distinti errori per trasformare la cifra indicata in quella pretesa, circostanza che esclude la immediata riconoscibilità dell’errore. I giustificativi riportano peraltro valori del tutto diversi, pari a 8.545,60 e 8.075,20 euro, lontani dalla somma rivendicata.
L’indicazione del costo della manodopera risulta così evanescente e indeterminabile, frutto di plurimi aggiustamenti e non proporzionata agli oneri della concessione. A conferma, il Collegio rileva ad abundantiam che l’aggiudicataria ha stimato oneri annui di sicurezza pari a 250 euro, palesemente inadeguati rispetto alla gestione di tre campi da tennis e del punto ristoro, con pluralità di operatori coinvolti: il costo della sicurezza prescinde dalla natura gratuita o onerosa dei rapporti. L’appello principale è quindi accolto, con assorbimento delle ulteriori censure.
Quanto all’appello incidentale, il Collegio lo rigetta nella parte in cui contesta il possesso dei requisiti di capacità tecnica, ravvisando una successione senza soluzione di continuità nei rapporti giuridici dell’associazione cessata. Dichiara invece inammissibili le censure volte all’illegittimità dell’intera procedura, perché autonome e ampliative del thema decidendum, da proporre con ordinario giudizio di impugnazione. Ne deriva l’annullamento degli atti impugnati in primo grado, con salvezza delle ulteriori determinazioni della stazione appaltante.
Nota della Redazione
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