SMS alert a pagamento e monitoraggio della carta: doveri dell’intermediario (ABF Collegio di Milano n. 8201 del 10.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 11/2010 impongono all’utilizzatore di comunicare senza indugio l’uso non autorizzato dello strumento di pagamento e al prestatore di assicurare strumenti adeguati affinché tale comunicazione sia possibile in ogni momento. Da tali norme deriva il dovere di protezione dell’utente che comprende la messa a disposizione di un servizio di sms alert o assimilabile, dal quale l’intermediario è esonerato solo provando l’esplicito rifiuto del cliente. Nessuna disposizione di legge o regolamentare impone tuttavia all’emittente di fornire un sistema di notifica in tempo reale a titolo gratuito, potendo il costo essere allocato sul piano tariffario del gestore telefonico scelto dal cliente. La doglianza sulla onerosità del servizio non integra pertanto, di per sé, violazione degli obblighi di correttezza e diligenza professionale. La domanda che mira all’accertamento dell’inadeguatezza strutturale del prodotto e all’adozione di soluzioni alternative ha natura consulenziale ed è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una carta di credito collegata a un conto corrente cointestato, deduce che lo strumento è privo di applicazione mobile dedicata e di sistemi gratuiti di notifica delle operazioni tramite push notification o posta elettronica. I movimenti sarebbero consultabili sul portale e sull’app con un ritardo medio di circa due giorni lavorativi, mentre l’unico canale in grado di trasmettere informazioni tempestive sarebbe l’sms alert, a pagamento.
A seguito di reclamo, l’intermediario confermava l’assenza di strumenti gratuiti di monitoraggio in tempo reale. Il ricorrente precisa che la controversia non riguarda un episodio di frode già verificatosi né una domanda risarcitoria, bensì l’adeguatezza strutturale del sistema di monitoraggio, e chiede che ne venga accertata l’inadeguatezza con adozione di soluzioni idonee a garantire informazione tempestiva. L’intermediario eccepisce la carenza di legittimazione passiva, si costituisce quale procuratore dell’emittente subentrato nella titolarità dei rapporti e chiede il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo richiamando gli artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 11/2010. Da tali disposizioni il Collegio di coordinamento ha tratto il principio secondo cui l’attivazione del servizio di sms alert rientra tra i doveri di protezione dell’utente, con esonero solo a fronte dell’esplicito rifiuto del cliente (decisioni n. 24366/2019 e n. 8672/2024; Collegio di Milano, decisione n. 7807/2022).
Su questa base il Collegio distingue il profilo della gratuità da quello della disponibilità del servizio. Le pronunce richiamate individuano il dovere di mettere a disposizione un alert idoneo, ma non affrontano il tema del costo né impongono una specifica tecnologia di comunicazione in luogo di altre. Nessuna fonte normativa o regolamentare obbliga l’emittente a fornire un sistema di notifica in tempo reale a titolo gratuito: il costo può essere legittimamente allocato sul piano tariffario del gestore telefonico scelto dal cliente, anziché costituire un corrispettivo percepito dall’intermediario.
Il Collegio osserva poi che i principi sui doveri di protezione sono stati elaborati in controversie relative a operazioni di pagamento non autorizzate già eseguite, ai fini dell’allocazione delle conseguenze patrimoniali. Essi presuppongono una valutazione del nesso causale tra mancata attivazione del servizio e pregiudizio concretamente subito, potendo la prima risultare irrilevante quando la ricezione dell’alert non avrebbe limitato le conseguenze dell’evento (Collegio di Milano, decisioni n. 5700/2024 e n. 7807/2022). Nel caso di specie manca il presupposto: non è dedotto alcun episodio di frode, alcuna operazione contestata né alcun pregiudizio patrimoniale riconducibile alle caratteristiche del servizio.
La controversia si colloca invece sul piano della conformazione strutturale del prodotto. Il servizio di sms alert non è assente, ma veicolato da un canale che comporta un costo dipendente dal piano tariffario del gestore e non dall’intermediario. Nella parte in cui la domanda mira all’accertamento dell’inadeguatezza strutturale e all’adozione di soluzioni alternative, essa ha natura consulenziale: si risolve in una valutazione astratta estranea alla funzione decisoria dell’Arbitro e non sostituisce l’onere di allegazione e prova di un pregiudizio concreto (Collegio di Milano, decisione n. 1414/2026; Collegio di Bari, decisione n. 216/2026). Il ricorso è pertanto in parte inammissibile e in parte infondato.
Nota della Redazione
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