Segnalazione in SIC illegittima se manca la prova della data di visibilità (ABF Collegio di Milano n. 8200 del 10.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La segnalazione negativa in un sistema di informazioni creditizie è legittima solo se l’intermediario prova l’effettiva ricezione del preavviso di segnalazione, qualificabile come atto recettizio ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c., e il decorso di almeno quindici giorni dalla spedizione prima che il dato divenga visibile agli altri partecipanti. L’onere di provare il momento esatto di tale visibilità grava sull’intermediario. Il preavviso inviato tramite sms all’utenza comunicata in sede contrattuale, con contenuto specifico, si presume conosciuto dal destinatario, salvo prova contraria dell’impossibilità incolpevole di averne notizia. In difetto di prova univoca sulla data di prima visibilità, la segnalazione è illegittima e va cancellata.

Il Fatto

La ricorrente apprende di essere stata segnalata negativamente nelle banche dati CRIF, CTC ed Experian in relazione a un contratto di finanziamento e a un contratto di carta di credito. Contesta le segnalazioni sul piano formale, per non aver ricevuto il preavviso specifico previsto dalla normativa di settore, e sul piano sostanziale, per la mancata produzione del contratto e degli estratti conto a supporto degli inadempimenti contestati.

L’intermediario resiste, deducendo di aver inviato il preavviso sia in forma cartacea sia tramite sms, e di aver riscontrato il rispetto dei termini di visibilità mediante interrogazione dei sistemi. Chiede il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui la segnalazione è legittima solo se preceduta da regolare preavviso, ai sensi dell’art. 4, comma 7, del codice di deontologia e di buona condotta adottato dal Garante il 16 novembre 2014, n. 8. L’intermediario deve provare l’effettiva ricezione della comunicazione.

Quanto al finanziamento, la prova dell’invio e della ricezione del preavviso cartaceo non è fornita, mancando l’indicazione del vettore. È invece dimostrata la consegna di un sms recante contenuto sufficientemente specifico, modalità prevista dal Codice di Condotta e accettata in sede contrattuale. Tale consegna fonda una presunzione di conoscenza, non superata dalla dedotta permanenza all’estero con roaming disattivato, priva di supporto probatorio. Il presupposto formale è quindi assolto, con decorrenza del termine dal 05.04.2023.

Sulla visibilità, per CRIF l’intermediario documenta che la prima segnalazione è divenuta visibile dopo trentatré giorni: il termine minimo è rispettato e la segnalazione è legittima. Per CTC, invece, la collocazione generica nel mese di aprile 2023, senza il giorno esatto, non consente di verificare il decorso dei quindici giorni, tanto più che la visura della ricorrente colloca il dato negativo già a marzo. La segnalazione è illegittima e va cancellata.

Identica conclusione per Experian, con riferimento al medesimo finanziamento: la data di visibilità oscilla tra aprile e l’08.05.2023, senza prova univoca. Anche la segnalazione relativa alla carta di credito è legittima in CRIF e CTC, ove il riscontro documentale colloca la visibilità a giugno 2023; è invece illegittima in Experian, dove l’intermediario si limita a estendere per analogia le risultanze delle altre banche dati, senza autonoma prova dell’interrogazione.

Il presupposto sostanziale è invece soddisfatto: gli estratti conto di entrambi i rapporti attestano diversi insoluti. Il ricorso è pertanto parzialmente accolto, con cancellazione delle segnalazioni indicate nel dispositivo e condanna dell’intermediario al contributo alle spese della procedura e al rimborso del versamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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