Truffa telefonica e condivisione schermo: colpa grave del cliente e corretta autenticazione (ABF Collegio di Milano n. 601 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di disconoscimento di operazioni di pagamento eseguite con carta di debito, l’intermediario assolve all’onere probatorio sulla corretta autenticazione quando dimostra l’inserimento del codice OTP ricevuto via SMS sul numero del cliente (elemento di possesso) e del codice 3D secure (elemento di conoscenza), con riscontro nei LOG informatici e nelle dichiarazioni del ricorrente. Integra colpa grave dell’utilizzatore la condotta di chi, contattato telefonicamente da sedicenti Carabinieri e poi via whatsapp da un finto operatore, segua le istruzioni ricevute, attivi la condivisione dello schermo del dispositivo e modifichi il 3D secure, consentendo così la visione dei codici OTP e 3D secure. In presenza di corretta autenticazione e di colpa grave dell’utilizzatore, l’operazione resta a carico del cliente e il ricorso va rigettato. La richiesta di spiegazioni sull’origine della sottrazione dei dati, formulata per la prima volta in ricorso, è inammissibile perché estranea alle funzioni dell’ABF.
Il Fatto
Il ricorrente afferma di essere stato vittima di una truffa per l’importo di € 1.000,00 e di non aver autorizzato alcuna operazione. I truffatori erano in possesso di tutti i suoi dati bancari, salvo il codice 3D secure, che il cliente ha modificato nel corso della vicenda. Esperita senza esito la procedura di rimborso, il cliente domanda la restituzione della somma; in subordine chiede spiegazioni sulle modalità con cui i truffatori hanno recuperato i suoi dati.
L’intermediario resiste sostenendo che l’operazione è stata correttamente autenticata e contabilizzata mediante OTP inviato via SMS e codice 3D secure, e che il cliente è incorso in colpa grave per aver seguito le istruzioni di due soggetti palesemente inaffidabili. Ritiene inoltre inammissibile la domanda subordinata, di natura consulenziale ed estranea alle funzioni dell’ABF.
La motivazione del Collegio
Il Collegio qualifica la vicenda come disconoscimento di una singola operazione eseguita l’8 agosto 2025, riconducendola al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal D.Lgs. n. 218/17 di attuazione della direttiva 2015/2366/EU (PSD II). Il thema decidendum si articola su due profili: l’autenticazione dell’operazione e la colpa dell’utilizzatore.
Sul primo punto, l’intermediario ha fornito prova dell’autenticazione mediante l’inserimento del codice OTP ricevuto via SMS sul numero del cliente — elemento di possesso — e del codice 3D secure — elemento di conoscenza. Il cliente, nella denuncia, ammette di aver seguito le istruzioni del finto operatore, di aver condiviso inconsapevolmente lo schermo del cellulare e di aver così consentito la visione dei codici, 3D secure compreso, che egli stesso aveva modificato. Alla luce dei LOG informatici prodotti dall’intermediario e delle dichiarazioni confessorie del ricorrente, il Collegio ritiene l’operazione autenticata.
Sul secondo punto, dalla denuncia emerge che il cliente ha ricevuto una telefonata da un sedicente ufficiale dei Carabinieri e, in seguito, un contatto whatsapp da un finto operatore che, dopo aver fornito dati anagrafici e numero della carta, gli ha chiesto di attivare la registrazione dello schermo. Il cliente ha eseguito le istruzioni e ha modificato il 3D secure, ignorando che la procedura consentisse la condivisione dell’intero schermo del dispositivo.
Tale condotta integra profili di colpa grave: il cliente non avrebbe dovuto seguire istruzioni impartite telefonicamente da soggetti non verificabili, tanto più quando esse comportano la condivisione dello schermo. Il Collegio valorizza i plurimi indici di inaffidabilità del contatto — la telefonata dei sedicenti Carabinieri sul conto e il contatto via whatsapp — che avrebbero dovuto insospettire il ricorrente.
Accertata la corretta autenticazione e la colpa grave, il ricorso è rigettato, con assorbimento della domanda subordinata, già ritenuta inammissibile dall’intermediario.
Nota della Redazione
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