Recesso dal conto cointestato e cessazione della materia del contendere dopo l’adesione della banca (ABF Collegio di Roma n. 4251 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di conto corrente cointestato con apertura di credito, ciascun cointestatario può esercitare il recesso dal rapporto, con effetto di chiusura dell’operazione, senza che la banca possa subordinarlo al preventivo ripianamento del saldo passivo. L’adesione dell’intermediario alla richiesta del ricorrente, sopravvenuta nel corso del procedimento, insieme al rimborso del contributo per la presentazione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere. La domanda di rimborso del contributo non costituisce domanda nuova, essendo mera conseguenza delle difese svolte dalla banca, mentre quella sulle spese di lite, proposta solo in sede di repliche, è inammissibile.
Il Fatto
La ricorrente, contitolare con l’ex coniuge di un conto corrente acceso nel 2008 e poi assistito da un’apertura di credito del 2013, ha chiesto alla banca di recedere dal rapporto, non disponendo da anni delle relative movimentazioni. L’intermediario ha negato il recesso, sostenendo che la chiusura fosse possibile solo previo ripianamento della posizione debitoria.
Dopo il reclamo, riscontrato negativamente, la ricorrente ha adito l’ABF. In sede di controdeduzioni la banca ha affermato di aver preso atto del recesso con decorrenza dalla prima richiesta del dicembre 2024 e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. La ricorrente ha contestato di aver ricevuto la comunicazione del luglio 2025 e ha insistito per l’estinzione del rapporto, chiedendo in subordine la declaratoria di cessazione con rimborso del contributo.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità delle domande formulate in repliche. La richiesta di estinzione del rapporto viene ricondotta alla volontà di insistere nel recesso dai rapporti bancari; la domanda sulle spese di lite è ritenuta nuova e quindi inammissibile, perché non proposta nel ricorso.
Diversa è la valutazione della richiesta di rimborso del contributo di € 20,00. Essa costituisce conseguenza diretta della domanda di cessazione avanzata dalla stessa banca e non integra pertanto una domanda nuova.
Nel merito, il Collegio ricostruisce la sequenza temporale: separazione omologata dal Tribunale di Cassino nel 2000, conto cointestato acceso nel 2008, apertura di credito ottenuta nel 2013, prima richiesta di recesso nel dicembre 2024, reclamo nell’aprile 2025 e riscontro negativo nel maggio 2025. La banca aveva inizialmente declinato l’istanza per assenza di mandato e, in ogni caso, per la necessità di ripianare l’esposizione.
La difesa dell’intermediario si fonda sulla clausola di solidarietà tra cointestatari e sulla previsione contrattuale secondo cui il cliente può recedere dall’apertura di credito con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto. Su questa base la banca ha riconosciuto il recesso con decorrenza dalla richiesta del dicembre 2024 e ha richiesto il pagamento di € 2.779,84.
Il Collegio verifica poi la comunicazione del luglio 2025, richiamata dall’intermediario: la tracciatura della raccomandata riporta la data corrispondente alla missiva e le annotazioni relative a revoca, recesso e chiusure, mentre l’indirizzo di spedizione coincide con quello indicato dalla ricorrente nel ricorso. La raccomandata risulta restituita al mittente. Su questa base il Collegio ritiene che la banca abbia accolto la richiesta di recesso.
Assume rilievo decisivo l’esito dell’istruttoria: la banca ha prodotto evidenza del pagamento del contributo di € 20,00 in favore del legale della ricorrente e ha confermato l’estinzione del conto alla data del 29.09.2025. Essendo sopravvenuta l’adesione alla richiesta della ricorrente e il rimborso del contributo, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.
Nota della Redazione
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