Inammissibile il ricorso per cassazione in caso di motivi che sollecitano il riesame del fatto (Cass. civ. Sez. 3 n. 21113 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo il vizio di motivazione apparente ai sensi degli artt. 132, secondo comma, n. 4, e 360, primo comma, n. 4, c.p.c., ovvero la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata e solleciti in realtà un riesame del fatto e delle prove, riservato al giudice di merito. La denuncia di anomalia motivazionale è sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti del “minimo costituzionale” individuato dalle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014, restando esclusa ogni rilevanza del mero difetto di sufficienza della motivazione. L’evocazione della violazione del principio di non contestazione, ove argomentata secondo profili valutativi, si risolve in una sollecitazione a rivalutare la quaestio facti ed è pertanto inammissibile.
Il Fatto
Una società, quale cessionaria di crediti vantati da alcune imprese nei confronti di un’azienda sociosanitaria territoriale per forniture, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo. A seguito dell’opposizione dell’ente debitore, il Tribunale aveva revocato il decreto e condannato l’opponente al pagamento di una somma ridotta, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002. La società creditrice aveva proposto appello, censurando la sentenza di primo grado sotto molteplici profili, in particolare in ordine alla propria legittimazione, al termine iniziale di decorrenza degli interessi e all’omessa pronuncia su alcune domande relative a voci di credito accessorie.
La Corte d’Appello di Milano aveva accolto parzialmente il gravame. Avverso tale sentenza, la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi (il terzo formalmente indicato come quarto), con i quali ha dedotto l’apparenza della motivazione e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rilevato in via preliminare che tutti i motivi di ricorso deducono l’apparenza della motivazione senza individuare il paradigma normativo pertinente, che va individuato nell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.. Le deduzioni della ricorrente, lungi dal denunciare un vizio che risulti dal testo della sentenza impugnata, si risolvono nell’evocazione di elementi estranei alla motivazione stessa, collocandosi così al di fuori dei criteri di deduzione del vizio indicati dalle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014, che limitano il sindacato di legittimità alla sola anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
La Corte ha precisato che le lunghe considerazioni con cui la ricorrente articola i motivi sollecitano in realtà una diversa valutazione di una serie di emergenze processuali, nonché degli apprezzamenti che da esse si sarebbero dovuti desumere, senza farsi carico delle specifiche argomentazioni enunciate dalla corte territoriale. Tale sollecitazione, come evidenziato nella proposta di definizione accelerata, implica un riesame del fatto e della prova, riservato al giudice di merito ed estraneo al giudizio di legittimità.
Con specifico riferimento al terzo motivo, la Corte ha osservato che l’evocazione della violazione del principio di non contestazione è argomentata secondo il versante della carenza di specificità, che sottende profili valutativi, e si risolve anch’essa in una richiesta di rivalutazione della quaestio facti. Quanto alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., essa non rispetta i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, non essendo la relativa denuncia ancorata ad una precisa e puntuale indicazione dei fatti oggetto di omesso esame.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha condiviso la proposta di definizione accelerata e ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. In applicazione dell’art. 380-bis, terzo comma, c.p.c., la ricorrente è stata condannata d’ufficio al pagamento, in favore della controricorrente, di una somma equitativamente determinata in misura corrispondente alle spese di lite, nonché al pagamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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