Buoni fruttiferi postali a termine (ABF Collegio di Napoli n. 3744 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi aventi ad oggetto buoni fruttiferi postali la competenza dell’ABF sussiste anche per i titoli emessi anteriormente al limite temporale, quando la causa petendi consista nell’accertamento dell’esigibilità del diritto alla restituzione del capitale e dei rendimenti. La prescrizione del diritto al rimborso decorre dalla scadenza del titolo secondo la durata stabilita dal decreto ministeriale di emissione. La mancata consegna del foglio informativo non impedisce all’intermediario di eccepire la prescrizione, e tanto meno quando l’obbligo di consegna non era ancora previsto al momento del collocamento del buono.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di due buoni fruttiferi postali emessi il 2.8.1997 per un valore nominale complessivo di lire un milione, chiedeva il rimborso all’intermediario, che lo negava per intervenuta prescrizione. Il ricorrente lamentava che i titoli fossero privi di indicazione della data di scadenza e della durata e che l’intermediario avesse violato gli obblighi informativi, chiedendo in via principale il rimborso e in via subordinata il risarcimento del danno patrimoniale.

L’intermediario eccepiva l’incompetenza per materia, sostenendo la natura di prodotto finanziario dei buoni, e quella temporale, per essere la sottoscrizione risalente al 1997. Nel merito osservava che i titoli appartenevano alla serie “AG”, con scadenza massima dopo diciassette anni, e che il reclamo del 22.9.2025 era intervenuto quando la prescrizione era già maturata.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha respinto entrambe le eccezioni preliminari. Quanto alla competenza per materia, ha ribadito l’orientamento costante dei Collegi territoriali secondo cui i buoni fruttiferi postali non sono strumenti finanziari né prodotti finanziari suscettibili di collocamento ai fini del T.U.F., essendo incedibili e non destinati alla negoziazione sui mercati; sul punto ha richiamato le decisioni del Collegio di coordinamento nn. 5673/2013 e 4656/2022.

Quanto alla competenza temporale, il Collegio ha ritenuto che essa sussista quando la causa petendi consista nell’accertamento dell’esigibilità del diritto di credito alla restituzione del valore nominale e dei rendimenti maturati, ancorché il contratto sia stato sottoscritto prima del limite temporale dell’Arbitro, richiamando anche in questo caso la decisione n. 4656/2022.

Passando al merito, il Collegio ha qualificato i titoli come buoni “a termine”, risultando dal fronte e dal retro la relativa dicitura, il timbro con la data di emissione e l’indicazione della serie “AG” con i rendimenti. In forza del d.m. 23/06/1997, art. 10, i buoni della serie AG avevano durata di dodici o diciassette anni; per effetto dell’art. 8 d.m. 19 dicembre 2000, il termine prescrizionale quinquennale originario è stato esteso a dieci anni dalla scadenza del titolo. I buoni, emessi il 2.8.1997 e con durata massima di diciassette anni, sono quindi scaduti il 2.8.2014 e la prescrizione è maturata il 2.8.2024, mentre la prima richiesta di rimborso risale al 22.9.2025.

Sulla doglianza relativa alla mancata consegna del foglio informativo, il Collegio ha osservato che tale obbligo è stato introdotto solo con l’art. 3 del d.m. 19 dicembre 2000, dunque dopo l’emissione dei buoni, e ha richiamato il principio delle decisioni del Collegio di coordinamento nn. 17814/2019 e 11113/2025, secondo cui la mancata consegna non impedisce di eccepire l’intervenuta prescrizione. La decisione n. 11113/2025 presupponeva però l’esistenza ab origine di un obbligo legale di consegna: nella specie tale obbligo non sussisteva al momento del collocamento, avvenuto nel 1997, per cui la posizione espressa dal Collegio di coordinamento non si attagliava alla fattispecie.

Il Collegio ha quindi respinto il ricorso, concludendo per l’inesistenza di profili di inadempimento dell’intermediario e per la validità dell’eccezione di prescrizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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