Preavviso segnalazione in area riservata: prova conoscibilità e correzione errore materiale (ABF Collegio di Napoli n. 3754 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione del nominativo del cliente nei sistemi di informazione creditizia è legittima quando sussistono il presupposto sostanziale del ritardato o mancato pagamento e il presupposto formale del preavviso. Il preavviso è validamente comunicato mediante pubblicazione in area riservata, con avviso tramite sms alert, quando tale modalità sia stata previamente concordata con il cliente e i presupposti dell’Allegato 1 al Codice di Condotta risultino integrati: in tal caso il preavviso si presume conosciuto, salva la prova contraria circa l’impossibilità incolpevole di accesso. Grava sull’intermediario l’onere di provare che il soggetto segnalato sia stato messo in condizione di conoscere l’intenzione di segnalarlo, secondo i principi delle dichiarazioni recettizie. L’errata valutazione di tale prova integra un errore materiale, correggibile su istanza dell’intermediario.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di una linea di credito e di un prestito personale presso l’intermediario, lamenta di essere stata illegittimamente segnalata nei SIC privati, sia per assenza del preavviso di segnalazione, sia perché il debito sarebbe stato estinto. Chiede quindi la cancellazione delle segnalazioni e l’aggiornamento dei dati censiti.
L’intermediario chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere per il rapporto in relazione al quale le segnalazioni erano già state cancellate. Quanto al prestito personale, eccepisce di aver pubblicato il preavviso nell’area clienti e di aver avvisato la cliente con un sms, secondo modalità pattuite nel contratto. Con successiva istanza, l’intermediario segnala un errore materiale nella precedente decisione, che aveva ritenuto non provato l’effettivo accesso della cliente alla comunicazione.
La motivazione del Collegio
Il Collegio richiama il principio consolidato secondo cui la legittimità della segnalazione in SIC richiede la sussistenza contestuale del presupposto sostanziale e del presupposto formale. Sul primo, la ricorrente non offre prova dell’estinzione del debito, mentre l’intermediario produce estratto conto dal quale emerge l’andamento anomalo dei pagamenti.
Sul secondo, il Collegio ricorda che l’obbligo di preavviso è condizione imprescindibile di validità della segnalazione e richiama la giurisprudenza arbitrale (Coll. Coord. n. 9311/2016 e n. 3089 del 2012): il preavviso deve essere non solo inviato ma anche pervenuto, secondo gli artt. 1334 e 1335 c.c., e l’onere della prova ricade sull’intermediario.
Nel caso concreto, l’art. 5, comma 6 del Codice di Condotta consente modalità digitali di comunicazione del preavviso, definite sulla base del provvedimento del Garante del 26 ottobre 2017. L’Allegato 1 al Codice prevede che il preavviso messo a disposizione in area riservata, accompagnato da sms o email di allerta, si presume conosciuto, salvo prova dell’impossibilità incolpevole di accesso. Il Collegio richiama sul punto le pronunce del Collegio di Roma n. 273/2020, n. 4672/2019, n. 3056/2018, n. 7963/2017 e n. 10639/2016.
Nel caso di specie, le condizioni risultano verificate: la modalità di preavviso è pattuita nell’art. 9 del contratto, con specifica approvazione; il preavviso del 13 marzo 2023 è stato pubblicato nell’area clienti il 14 marzo 2023; l’invio e la consegna dell’sms alert sono documentati. L’intermediario ha inoltre provato la registrazione della ricorrente all’area riservata sin dal 19.1.2022.
Il Collegio accoglie quindi l’istanza di correzione, ritenendo che la precedente decisione fosse incorsa in un errore materiale nel valutare la prova dell’accesso. Il preavviso si presume conosciuto dalla ricorrente e la segnalazione risulta legittimamente effettuata; il ricorso non merita accoglimento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.