Riaccredito per bonifico su IBAN errato richiede prova dell’indebita trattenuta (ABF Collegio di Milano n. 2681 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di riaccredito proposta dal cliente nei confronti dell’intermediario per bonifici accreditati su un IBAN diverso da quello indicato nelle fatture presuppone la prova che le somme siano state effettivamente incamerate o trattenute dall’istituto. Quando i pagamenti risultano accreditati direttamente sul conto del terzo beneficiario, in conformità all’identificativo unico inserito dai pagatori, e il ricorrente non allega un quadro analitico delle operazioni né la riconciliazione tra fatture e singoli bonifici, la pretesa restitutoria non è supportata dagli elementi necessari. Parimenti, la legittimità del recesso dal rapporto di conto corrente va valutata alla luce delle previsioni contrattuali e del rispetto del preavviso, non essendo desumibile l’illegittimità della chiusura dalla sola contestazione di un pregiudizio operativo.
Il Fatto
La società ricorrente lamenta che numerosi propri clienti, circa cinquanta, hanno effettuato pagamenti di fatture emesse su un conto corrente intestato a soggetto diverso. Lamenta inoltre la chiusura unilaterale del proprio conto nel settembre 2025 e la trattenuta delle somme, quantificate in € 67.534,19, nonostante due diffide via PEC. Chiede quindi la restituzione dell’importo complessivo.
L’intermediario eccepisce l’inammissibilità del ricorso per eccessiva genericità e la mancata dimostrazione dei fatti. Nel merito sostiene che i bonifici sono stati correttamente accreditati in base all’IBAN indicato dai pagatori, senza alcuna trattenuta, e che il recesso è stato esercitato nel rispetto delle condizioni contrattuali, con preavviso di due mesi e trasferimento del saldo su altro conto. Chiede il rigetto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio individua la questione centrale nella destinazione di una pluralità di pagamenti asseritamente accreditati su un conto intestato a soggetto diverso dalla ricorrente. Rileva anzitutto un difetto probatorio: non risulta allegato un quadro analitico delle operazioni, non sono state prodotte le fatture sottese ai pagamenti né un prospetto di riconciliazione tra fatture e singoli bonifici. Manca inoltre l’evidenza che l’IBAN comunicato alla clientela corrisponda a quello effettivamente utilizzato dai pagatori.
Il Collegio sottolinea che la ricorrente ha dichiarato la disponibilità a produrre la documentazione, ma dagli atti non risulta che essa sia stata mai depositata. Senza l’elenco dei bonifici, con date, causali e IBAN di destinazione, e senza il collegamento con le fatture, non è possibile distinguere se e in quale misura le somme rivendicate appartengano alla sfera giuridica della ricorrente oppure rientrino in legittimi incassi di altri soggetti.
Sul piano della responsabilità dell’istituto, il Collegio osserva che dalle evidenze fornite non risulta che le somme siano mai transitate sul conto presso l’intermediario né siano state da questo trattenute. I pagamenti appaiono accreditati direttamente sul conto del terzo beneficiario, in conformità all’IBAN indicato dai pagatori.
Ne consegue che la richiesta di riaccredito non è supportata: la configurazione di un indebito a carico dell’istituto richiederebbe la prova che le somme siano state da esso incamerate o trattenute, circostanza non emergente dagli atti. Il Collegio esclude infine che sussistano elementi dai quali desumere l’illegittimità del recesso esercitato dall’intermediario. Il ricorso viene pertanto respinto.
Nota della Redazione
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