Estinzione anticipata del credito: rimborso dei costi up-front al netto delle imposte (ABF Collegio di Roma n. 3386 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 125-sexies t.u.b., nel testo applicabile ai contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021, il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front, ivi compreso il compenso per l’attività di intermediazione creditizia, ma escluse le imposte. Il criterio di quantificazione del rimborso può essere determinato da un’apposita clausola contrattuale, purché agevolmente comprensibile al consumatore e rispondente a un principio di relativa proporzionalità. In mancanza di tale clausola, i costi up-front si riducono secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi, mentre i costi recurring si riducono secondo il criterio di competenza economica (pro rata temporis). La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non è accoglibile quando il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato un contratto di finanziamento, estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 62 su 120 nel marzo del 2022. Chiedeva il rimborso complessivo di € 843,42, oltre a € 200,00 o al diverso importo ritenuto equo a titolo di spese legali per la presentazione del ricorso.

L’intermediario resisteva sostenendo di aver restituito correttamente i soli costi connessi alla durata del finanziamento e non maturati per effetto dell’estinzione anticipata. Quanto ai costi up-front, ne eccepiva la non rimborsabilità, perché maturati interamente alla sottoscrizione del contratto. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dall’art. 125-sexies t.u.b., emanato in attuazione dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE. Richiama la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, causa C-383/18, che ha chiarito come il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato includa tutti i costi posti a suo carico. Il principio è stato ritenuto direttamente applicabile anche ai contratti stipulati in precedenza dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 26525 del 2019.

Il Collegio si sofferma poi sul quadro intertemporale. L’art. 125-sexies t.u.b. è stato sostituito dall’art. 11-octies, primo comma, del decreto-legge n. 73 del 2021, in vigore dal 26 maggio 2021. Le disposizioni transitorie del secondo comma sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2023 e poi sostituite dall’art. 27, primo comma, del decreto-legge n. 104 del 2023. Poiché il contratto è stato stipulato prima del 25 luglio 2021, al rimborso continua ad applicarsi il previgente art. 125-sexies t.u.b., come interpretato dal Collegio di coordinamento, fermo restando che le imposte non sono soggette a riduzione.

Quanto ai costi up-front, il Collegio richiama la decisione n. 26525 del 2019: le parti possono declinarne il rimborso in modo differenziato rispetto ai costi recurring, purché il criterio sia comprensibile e quantificabile dal consumatore e proporzionale. In mancanza di clausola, i costi up-front si riducono mediante integrazione giudiziale secondo equità ex art. 1374 c.c., con il criterio preferibile analogo a quello previsto per gli interessi corrispettivi. Dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740 del 26 marzo 2020 il Collegio ha recepito l’orientamento degli altri Collegi, estendendo la riduzione equitativa anche al compenso per l’attività di intermediazione, ancorché documentato da fattura.

Sul piano applicativo, il Collegio distingue i costi recurring da quelli up-front secondo la decisione n. 23155 del 17.12.2020 del Collegio di Roma, che ha qualificato come up-front le commissioni di intermediazione, la commissione preistruttoria e le spese di attivazione. Al netto dell’ulteriore rimborso già corrisposto di € 447,19, non risultano ulteriori importi dovuti. Il ricorso è pertanto respinto, anche quanto alle spese di assistenza professionale, non ravvisandosi un atteggiamento ostile dell’intermediario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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