Frode del tassista sul POS: operazione autorizzata e nessun rimborso PSD2 (ABF Collegio di Napoli n. 2206 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rischio di utilizzazione fraudolenta degli strumenti di pagamento grava in prima battuta sull’intermediario, che può sottrarsi all’obbligo di rimborso dimostrando il dolo o la colpa grave dell’utilizzatore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 12, co. 4, D.lgs. n. 11/2010. Quando però l’operazione è portata a termine direttamente dal cliente, con l’inserimento della carta originale e la corretta digitazione del PIN e dunque nel rispetto della strong customer authentication, essa va considerata autorizzata e non rientra nella disciplina dei pagamenti non autorizzati. La truffa dell’esercente che alteri l’importo digitato sul POS, inducendo la volontà del cliente a monte dell’esecuzione, è vizio del consenso e non difetto di autorizzazione: non trasla alcuna responsabilità sull’intermediario incolpevole. La mancata verifica preventiva dell’importo prima dell’inserimento del PIN integra colpa grave dell’utilizzatore.
Il Fatto
La ricorrente, in viaggio a Città del Messico, pagava con la propria carta a mezzo POS una corsa in taxi: l’importo doveva essere di 369 pesos (circa € 16,90), ma pochi istanti dopo riceveva un sms di alert con un addebito di € 1.937,49. Contattava subito il servizio clienti, bloccava la carta e inviava il modulo di contestazione, chiedendo di fermare la contabilizzazione.
Il pagamento veniva comunque contabilizzato dopo tre giorni. La pratica di disconoscimento veniva respinta perché, secondo la banca, “non si trattava di clonazione”. L’istante chiariva che si era trattato di una frode e non di clonazione, ma l’intermediario non forniva spiegazioni né prove di verifica. Insoddisfatta del reclamo, si rivolgeva all’Arbitro chiedendo il rimborso della somma sottratta e un ulteriore ristoro per la mancata tempestività e l’assenza di controlli.
La motivazione del Collegio
Il Collegio qualifica la controversia come disconoscimento di un’operazione di pagamento effettuata con credenziali riferibili alla ricorrente e la inquadra nel perimetro del D.lgs. n. 11/2010, come modificato dal D.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD 2. Il quadro normativo di riferimento è individuato negli artt. 97 e 98 della PSD 2, nell’art. 10-bis del D.lgs. n. 11/2010, nel Regolamento Delegato UE 2018/389 e nei criteri interpretativi EBA.
La regola di fondo è quella consolidata: il rischio di uso fraudolento degli strumenti di pagamento ricade in prima battuta sull’intermediario, che può sottrarsi al rimborso solo provando il dolo o la colpa grave dell’utilizzatore, secondo il combinato disposto degli artt. 7 e 12, co. 4, D.lgs. n. 11/2010. Il Collegio richiama la giurisprudenza arbitrale sul rafforzamento del favor probatorio per gli utenti (Collegio di Coordinamento ABF n. 21285/2021; n. 991/2014; n. 5304/2014).
Nel caso concreto, però, le evidenze depositate dall’intermediario dimostrano che il pagamento è avvenuto con la carta originale dotata di microchip, elemento di possesso, e con la corretta digitazione del PIN, elemento di conoscenza: l’operazione risulta conforme alla strong customer authentication. L’operazione è stata quindi disposta dalla stessa ricorrente, indotta in errore dal tassista che ha alterato l’importo. Poiché la coartazione della volontà avviene a monte dell’esecuzione, il Collegio esclude l’applicabilità della disciplina sui pagamenti non autorizzati, richiamando l’orientamento condiviso tra i Collegi (ABF Milano n. 115/2023; ABF Bologna n. 273/2023; ABF Bologna n. 11965/2024).
La ricorrente stessa ha riferito di non avere verificato l’importo prima di inserire il PIN, perché il display del POS non funzionava, e di avere comunque consegnato la carta all’esercente. Da qui la colpa grave dell’utilizzatrice, cui si riconduce in via esclusiva la responsabilità dell’accaduto. L’operazione, eseguita per intero dalla cliente con tutti i fattori di autenticazione, deve considerarsi autorizzata (ABF Milano n. 11162/2023; ABF Napoli n. 8706/2024). Il Collegio esclude anche una scorretta gestione della pratica: la banca aveva stornato la disputa sul rilievo che la clonazione era esclusa dalle modalità dell’operazione. La domanda di attivazione della copertura assicurativa è infine dichiarata inammissibile, perché proposta per la prima volta in sede di repliche.
Nota della Redazione
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