Estinzione anticipata cessione del quinto rimborso up front e spese legali (ABF Collegio di Bologna n. 2213 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata del finanziamento contro cessione del quinto, il diritto alla riduzione del costo totale del credito ex art. 125-sexies TUB si applica ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 secondo le disposizioni vigenti alla data della stipula, richiamate dall’art. 11 octies, comma 2, D.L. n. 73/2021. I costi recurring si riducono con il criterio di proporzionalità lineare, salvo diversa previsione contrattuale; i costi up front seguono la curva degli interessi corrispettivi, in assenza di patto difforme. Le imposte e gli oneri erariali non sono retrocedibili. Le spese di assistenza legale non sono rimborsabili quando la controversia non presenta particolare complessità.
Il Fatto
La parte ricorrente aveva stipulato due contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, il primo nel febbraio 2018 e il secondo nel settembre 2020, estinti anticipatamente rispettivamente nell’ottobre 2020 e nell’aprile 2023. Esperita infruttuosamente la fase di reclamo, ha adito l’Arbitro chiedendo il rimborso delle commissioni non maturate ai sensi dell’art. 125-sexies TUB, quantificate in € 613,75 con il criterio pro rata temporis, oltre alla restituzione delle rate versate in eccedenza, agli interessi legali dal reclamo, alle spese di assistenza e al contributo di € 20,00.
L’intermediario si era difeso sostenendo che i soli costi non maturati erano già stati restituiti in sede di conteggio estintivo, che le spese di istruttoria avevano natura up front e che nessuna somma era dovuta a titolo di rate successive all’estinzione.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo applicabile. Ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 si applica l’art. 11 octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, come modificato dall’art. 27 D.L. n. 104/2023, che richiama le disposizioni dell’art. 125-sexies TUB vigenti alla data della stipula. La decisione conferma continuità con l’orientamento del Collegio di coordinamento n. 26525/2019: ai costi recurring si applica la proporzionalità lineare, mentre a quelli up front si applica il metodo di riduzione progressiva proprio degli interessi corrispettivi, salvo diversa previsione pattizia.
Quanto alle imposte e oneri erariali, il Collegio ribadisce che costituiscono voci non retrocedibili: l’intermediario agisce come sostituto d’imposta in adempimento di un obbligo legale, senza margini di determinazione degli importi, e la fattispecie è analoga al recesso, per il quale l’art. 125 ter TUB esclude espressamente il rimborso delle imposte.
Nel merito, il Collegio rileva che i due finanziamenti sono stati estinti rispettivamente in corrispondenza della rata 31 e della rata 30, entrambi su 72 rate, come da conformi conteggi estintivi. Le condizioni contrattuali sottoscritte indicano le somme versate e il contenuto delle commissioni pattuite. Le spese di istruttoria dei due contratti vengono qualificate come attività esaurite con l’erogazione del prestito, dunque voci up front.
Applicando tale qualificazione e tenendo conto dei rimborsi già effettuati, il Collegio determina la quota non maturata in € 374,00 (€ 185,97 più € 188,46). L’importo è inferiore alla richiesta della ricorrente, che aveva applicato il pro rata temporis a tutte le voci di costo. La domanda di restituzione delle rate versate dopo l’estinzione viene invece rigettata, perché formulata in modo generico e priva di supporto documentale.
Gli interessi legali sono riconosciuti dal reclamo al saldo, essendo oggetto di puntuale domanda, in linea con il Collegio di coordinamento n. 5304/2013. Le spese legali non sono rimborsabili, in coerenza con il Collegio di coordinamento n. 4580/2025, stante il carattere non particolarmente complesso della controversia e l’assenza di oggettiva necessità della presenza di un professionista. Il ricorso è quindi accolto solo parzialmente, con condanna dell’intermediario al pagamento di € 374,00 oltre interessi e al contributo alle spese della procedura.
Nota della Redazione
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