Revoca del bonifico impossibile dopo la ricezione dell’ordine di pagamento (ABF Collegio di Palermo n. 2119 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di operazioni di pagamento, il consenso all’esecuzione può essere revocato in qualsiasi momento, ma solo prima che l’ordine diventi irrevocabile ai sensi dell’art. 17, comma 1, d.lgs. n. 11/2010, cioè dal momento in cui l’ordine è ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore. Una volta decorsi i termini ivi previsti, la revoca è possibile solo se espressamente concordata tra utente e intermediario. In assenza di pattuizioni contrattuali che prevedano tale facoltà, la richiesta di blocco o storno intervenuta dopo la contabilizzazione del bonifico non può essere accolta e l’intermediario non è tenuto al rimborso. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per il mancato rispetto del termine tra reclamo e ricorso va rigettata quando risulti documentalmente l’invio di un reclamo anteriore.
Il Fatto
Il ricorrente aveva disposto un bonifico ordinario dal proprio conto corrente. Subito dopo aveva chiesto all’intermediario il blocco e l’annullamento dell’operazione, sostenendo di non aver potuto revocarla tempestivamente per l’assenza di un tasto o di una funzione dedicata. L’intermediario, non dando seguito alla richiesta, aveva comunque eseguito il pagamento.
Dopo l’esito negativo del reclamo, il ricorrente ha adito l’Arbitro chiedendo il rimborso dell’importo trasferito e delle spese. L’intermediario ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per il mancato rispetto del termine tra reclamo e ricorso, e nel merito ha sostenuto che la richiesta di blocco era pervenuta solo dopo l’esecuzione del bonifico e che la richiesta di restituzione era stata avanzata mesi dopo l’operazione.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità. Dalla documentazione acquisita al fascicolo è emerso un reclamo inviato a mezzo pec il 12/7/2025 e un ulteriore reclamo consegnato all’intermediario il 5/8/2025, quindi ben prima del 29/11/2025, data di presentazione del ricorso. Il termine tra reclamo e ricorso risultava dunque rispettato.
Nel merito, il Collegio ha richiamato l’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 11/2010, secondo cui il consenso ad eseguire un’operazione di pagamento può essere revocato in qualsiasi momento, nella forma e secondo la procedura concordata, purché ciò avvenga prima che l’ordine di pagamento diventi irrevocabile ai sensi dell’art. 17. Quest’ultima norma stabilisce che l’ordine non può più essere revocato dal momento in cui è ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore e che, decorsi i termini previsti, la revoca è possibile solo se concordata tra le parti.
Il Collegio ha escluso che nel caso concreto potesse invocarsi una pattuizione contrattuale in tal senso, non risultando agli atti condizioni che prevedessero specifiche modalità di revoca degli ordini di pagamento. Ha quindi ricostruito la cronologia: il bonifico era stato disposto il 12/7/2025 e contabilizzato il 14/7/2025, mentre la richiesta di blocco era stata formulata con il modulo di contestazione del 16/7/2025 e poi ribadita con il sollecito al reclamo del 5/8/2025.
Da qui la conclusione: la richiesta di revoca era stata inoltrata in data successiva alla contabilizzazione del bonifico, sicché l’intermediario non ha potuto darvi corso in virtù della normativa richiamata. Il Collegio ha richiamato, in un caso analogo, la decisione n. 2280 del 2025 del medesimo Collegio, che aveva escluso l’accoglimento della domanda di blocco di pagamenti intervenuta dopo il cut-off dei bonifici. Il ricorso è stato pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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