Furto portafoglio con PIN e colpa grave utente più concorso colpa PSP (ABF Collegio di Bologna n. 4268 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni di pagamento non autorizzate, la produzione documentale che prova l’autenticazione a doppio fattore e la formale regolarità dell’operazione non soddisfa, di per sé, l’onere probatorio posto a carico del prestatore di servizi di pagamento dall’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 11/2010, essendo necessario che l’intermediario indichi specificamente gli elementi di fatto dalle quali trarre, in via presuntiva, la prova della colpa grave dell’utilizzatore. La custodia incauta del codice PIN può desumersi dalla brevità del lasso temporale tra il furto e la prima operazione fraudolenta, dall’uso senza errori di più strumenti di pagamento e dalla conservazione degli stessi in un luogo aperto al pubblico. Anche in presenza di colpa grave dell’utente, il concorso di colpa del PSP è configurabile quando dalla documentazione emerge un suo apporto causale, come il mancato rilievo degli indicatori di anomalia ai sensi dell’art. 8, lett. a), n. 2, D.M. n. 112/2007; in tal caso non si applica la franchigia di legge.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di aver subito il furto del portafoglio all’interno di un supermercato, con il bancomat e la carta di credito custoditi nella tasca posteriore del pantalone. Dopo il furto, le carte sono state utilizzate per cinque operazioni non autorizzate, per un totale di € 2.210,92, maggiorazione del tasso di cambio inclusa. Il ricorrente precisa che i codici PIN non erano custoditi insieme alle carte e, disconosciute le operazioni senza esito, chiede all’ABF il rimborso integrale oltre alle spese.
L’intermediario eccepisce che le operazioni sono state autenticate con lettura del chip e digitazione del PIN, eseguite pochi minuti dopo il furto e in rapidissima successione con due carte diverse, circostanze che indurrebbero a ritenere i PIN conservati insieme agli strumenti. Aggiunge che il ricorrente si è attivato tardivamente per il blocco, non ha dettagliato le modalità del furto e ha tenuto il portafoglio in tasca posteriore in un luogo aperto al pubblico. Chiede in via principale il rigetto e in via subordinata l’accertamento del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. con applicazione della franchigia.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dall’art. 12 d.lgs. n. 11/2010, che sposta la responsabilità in capo al prestatore di servizi di pagamento in caso di utilizzo fraudolento, salvo frode, dolo o colpa grave dell’utilizzatore. Richiama poi l’art. 7, comma 3, che impone all’utente di adottare tutte le ragionevoli misure idonee a proteggere le credenziali, e l’art. 10, che pone sull’intermediario l’onere di provare autenticazione, corretta registrazione e contabilizzazione dell’operazione.
Sul piano probatorio il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 22745/2019: la dimostrazione dell’autenticazione e della regolare esecuzione non basta, occorrendo che il PSP indichi elementi di fatto specifici sulle modalità esecutive. La colpa grave è quindi qualificata, in linea con Cass. civ. n. 14456 del 2001 e con la giurisprudenza ABF richiamata, come comportamento consapevole connotato da straordinaria e inescusabile imprudenza, non scusabile e da valutare sulle specificità del caso.
Applicando tali criteri, il Collegio ritiene configurabile la colpa grave del ricorrente: la prima operazione è stata effettuata a ridosso del furto, collocato tra le 17:15 e le 19:15, e l’uso senza errori di due carte diverse rende verosimile la custodia incauta delle credenziali insieme agli strumenti. Pesa anche la conservazione del portafoglio nella tasca posteriore in un supermercato, luogo in cui la soglia di attenzione dovrebbe innalzarsi.
Il Collegio rileva però anche un apporto causale dell’intermediario. Le cinque operazioni sono avvenute nel giro di pochi minuti presso il medesimo esercizio commerciale con due carte diverse. In corrispondenza della terza operazione sulla carta di debito risulta integrato l’indicatore di anomalia dell’art. 8, lett. a), n. 2, D.M. n. 112/2007, relativo a tre o più richieste di autorizzazione sulla stessa carta nelle 24 ore presso un medesimo punto vendita.
In un giudizio sintetico sulla condotta complessiva, il Collegio configura quindi un concorso di colpa e quantifica in € 907,00 la somma da restituire al ricorrente, escludendo l’applicazione della franchigia in linea con le proprie precedenti decisioni n. 4885/2024 e n. 3105/2023. Accoglie così parzialmente il ricorso e pone a carico dell’intermediario il contributo di € 200,00 alle spese della procedura e il rimborso di € 20,00 alla parte ricorrente.
Nota della Redazione
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