Assegno circolare contraffatto con anomalie evidenti e concorso di colpa del prenditore (ABF Collegio di Milano n. 1755 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’intermediario che riceve in versamento un assegno circolare contraffatto risponde del danno quando il titolo presenti anomalie rilevabili ictu oculi, che il diligente banchiere avrebbe dovuto rilevare rifiutando il versamento. La responsabilità dell’intermediario concorre con quella del prenditore che, con imprudenza, abbia accettato di regolare una compravendita tramite assegno in un contesto di trattativa online, senza seguire le raccomandazioni del portale. In tal caso la responsabilità di ciascuna parte si determina nella misura del 50%.
Il Fatto
Il ricorrente aveva messo in vendita un orologio di lusso su un portale online. Un sedicente acquirente, prospettando un prezzo di € 11.000, propose di pagare con assegno circolare non trasferibile, adducendo limiti ai bonifici istantanei. Il cliente si informò con il proprio referente bancario, che gli indicò la necessità che il lettore leggesse l’assegno e preannunciò un contatto con la banca emittente per il rilascio della bene emissione. Presso la filiale l’operatore prese in consegna il titolo e avrebbe contattato la banca di emissione.
Versato l’assegno e consegnato l’orologio, il ricorrente rilevò dall’home banking che il titolo era impagato con causale “assegno falso, contraffatto”, con conseguente storno. Presentò denuncia per truffa e reclamo, ricevendo risposta negativa. Ha quindi domandato il risarcimento di € 11.000,00 e le spese legali. L’intermediario ha eccepito l’insussistenza del nesso causale, il versamento via ATM, l’assenza di obblighi di verifica e l’omessa prova del danno.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina la contestazione centrale: la banca non avrebbe rilevato la falsità del titolo. Il ricorrente assume, in particolare, che l’operatore non si sia avveduto dell’inesistenza della filiale indicata. Sul punto l’intermediario non presenta alcuna controdeduzione.
Il Collegio compara l’assegno con il modello della Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016 e rileva molteplici difformità: una linea in calce allo spazio del beneficiario e dell’importo in lettere; le diciture “decine di migliaia” e “migliaia” in luogo dei corretti richiami del modulo; il logo della capogruppo con visto per l’emissione; il codice ABI corrispondente alla capogruppo; il codice CAB riferito a una succursale della capogruppo e non alla banca emittente; una denominazione di fantasia di una BCC inesistente; un indirizzo non corrispondente a sedi esistenti; una codeline non conforme allo standard e compilata in modo erroneo, con asterisco apposto solo sulla cifra “1” a fronte di € 11.000,00.
Il Collegio sottolinea inoltre che l’intermediario nulla allega sull’espletamento della procedura CIT. Quanto alla bene emissione, le ricostruzioni non sono concordi: non è chiaro se il ricorrente abbia ottenuto rassicurazioni sulla genuinità e se la banca abbia rilasciato la dichiarazione.
La presenza di anomalie rilevabili ictu oculi fonda la responsabilità dell’intermediario, che avrebbe dovuto rilevarle e rifiutare il versamento. Con essa concorre la responsabilità del ricorrente, che ha condotto la trattativa sul portale senza tener conto delle raccomandazioni sull’uso dell’assegno e del sistema di pagamento proposto, imprudenza aggravata dal risalto mediatico di episodi analoghi e dagli importi in gioco.
Il Collegio determina la responsabilità di ciascuna parte nella misura del 50% e accoglie parzialmente il ricorso, disponendo il pagamento di € 5.500,00, oltre al contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e al rimborso di € 20,00.
Nota della Redazione
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