Colpa grave dell’utente per custodia del PIN e furto della carta (ABF Collegio di Napoli n. 2108 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di operazioni di pagamento non autorizzate, il rischio di utilizzazione fraudolenta dello strumento grava in prima battuta sul prestatore di servizi di pagamento, che può sottrarsi all’obbligo di rimborso solo provando il dolo o la colpa grave dell’utilizzatore ai sensi degli artt. 7 e 12, comma 4, D.lgs. n. 11/2010. La produzione dei log che attestano l’autenticazione a due fattori secondo la strong customer authentication non esaurisce l’onere probatorio: occorre indicare elementi di fatto dai quali desumere in via presuntiva la condotta gravemente negligente. Integra colpa grave la condotta dell’utente che subisca la sottrazione della carta in un luogo pubblico di libero accesso, quando il ridotto intervallo tra il furto e la prima operazione eseguita con microchip e PIN renda plausibile la custodia del codice segreto insieme allo strumento. Parimenti rileva il ritardo di oltre due giorni nel blocco della carta.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di aver subito il furto del portafoglio, con la carta di debito, in un bar affollato, e di essersi accorto della sparizione solo due giorni dopo. Contestualmente vengono eseguiti prelievi ATM e pagamenti POS non autorizzati per complessivi € 3.898,79. L’utente denuncia l’accaduto, contesta gli addebiti e, dopo l’interlocuzione con l’intermediario, si rivolge all’Arbitro chiedendo la restituzione della somma residua di € 3.477,96, già al netto del rimborso di € 421,86 riconosciuto per le operazioni contactless.

L’intermediario si costituisce e chiede il rigetto: ritiene la fattispecie non assimilabile al furto con destrezza e sostiene che, dato il breve lasso temporale tra sottrazione e operazioni, il PIN fosse conservato in modo inadeguato, ipotizzando una custodia congiunta con la carta. In subordine invoca l’applicazione della franchigia.

La motivazione del Collegio

Il Collegio inquadra le operazioni, eseguite tra il 7 e il 9 ottobre 2024, nell’ambito del D.lgs. n. 11/2010, come modificato dal D.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD 2. La disciplina richiamata — gli artt. 97 e 98 PSD 2, l’art. 10-bis del D.lgs. n. 11/2010 e il Regolamento Delegato UE 2018/389 — ha rafforzato il regime di speciale protezione e il favor probatorio per gli utenti.

Secondo l’orientamento dei Collegi, a fronte del disconoscimento delle operazioni incombe sul prestatore l’onere di provare che esse sono state autenticate, correttamente registrate e contabilizzate, ai sensi degli artt. 10, commi 1 e 2, e 10-bis, comma 1, D.lgs. n. 11/2010. L’intermediario ha depositato le evidenze informatiche: la prima operazione, alle ore 10:46, risulta autorizzata con il microchip e l’inserimento del PIN, e tutte le altre — dieci prelievi ATM e otto pagamenti POS — con le stesse modalità. I log dimostrano un sistema forte a due fattori, conforme alla SCA.

Il Collegio richiama però il principio del Collegio di Coordinamento ABF n. 22745/2019: la prova dell’autenticazione e della formale regolarità dell’operazione non soddisfa di per sé l’onere, essendo necessario che l’intermediario indichi specificamente gli elementi di fatto delle modalità esecutive dai quali trarre in via presuntiva la prova della colpa grave. La valutazione sulla brevità del lasso temporale tra sottrazione e primo utilizzo va compiuta caso per caso, alla luce degli ulteriori elementi allegati (Collegio di Coordinamento ABF n. 5304/2013).

Dalle dichiarazioni del ricorrente emerge che il furto è avvenuto nella mattinata del 7 ottobre e la prima operazione fraudolenta alle ore 10:46 dello stesso giorno. Lo smarrimento in un luogo pubblico di libero accesso è generalmente connotato da colpa grave, dovendo innalzarsi la soglia di attenzione dell’utilizzatore. Rileva inoltre il mancato tempestivo blocco della carta, disattivata solo alle ore 13:10 del 9 ottobre, oltre due giorni dopo l’evento. Irrilevante, infine, la mancata attivazione degli sms alert, poiché il device era stato sottratto insieme al portafoglio.

Alla luce di tali circostanze il Collegio ravvisa profili di colpa grave e non accoglie il ricorso, escludendo l’obbligo di rimborso della somma residua.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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