Rimborso per difetti della merce non a carico dell’emittente della carta (ABF Collegio di Milano n. 1188 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il chargeback costituisce una tutela aggiuntiva che i titolari di strumenti di pagamento possono ottenere dal Payment Service Provider anche quando il pagamento è stato correttamente eseguito e il problema riguarda merce non consegnata, scadente, contraffatta o difettosa. Tale tutela non trova fondamento nelle norme sui servizi di pagamento, ma si basa su specifici accordi contrattuali che regolano i rapporti tra i PSP, i venditori e il circuito della carta. In assenza di clausole contrattuali che attribuiscano all’emittente responsabilità connesse alle procedure di chargeback, le controversie tra cliente ed esercente restano estranee al rapporto con l’intermediario. Il ricorso volto a ottenere il rimborso del prezzo di un acquisto online non conforme va pertanto rigettato.

Il Fatto

La ricorrente aveva effettuato il 6 agosto 2025 un acquisto online con la propria carta di credito per un importo di € 127,38. La merce ricevuta era risultata non conforme: qualità scadente rispetto al prezzo e misure difformi da quanto indicato sul sito. Il venditore aveva rifiutato il rimborso, proponendo una spedizione a spese della cliente. La ricorrente, ritenendo di essere stata vittima di una truffa, chiedeva all’intermediario di attivare la procedura di contestazione dell’addebito e di risarcirle la somma pagata.

L’intermediario eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, per non aver la cliente atteso i sessanta giorni previsti per il riscontro della banca al reclamo. Nel merito, rilevava che la doglianza riguardava esclusivamente il rapporto commerciale con il venditore, estraneo alla banca. Chiedeva quindi dichiararsi l’inammissibilità e, in subordine, il rigetto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare. L’intermediario aveva invocato il termine di sessanta giorni per il riscontro al reclamo, ma la contestazione verteva su un servizio di pagamento: in tale materia il termine applicabile è di quindici giorni lavorativi. Poiché il reclamo risultava datato 5 settembre 2025 e il ricorso era stato presentato il 30 settembre 2025, il termine dilatorio era stato rispettato. L’eccezione di inammissibilità è quindi superata.

Il Collegio dichiara inoltre non conferente la decisione del Collegio di Milano n. 12481/2024, richiamata dall’intermediario a sostegno della tesi dell’inammissibilità, perché in quel caso la domanda non aveva ad oggetto servizi di pagamento.

Passando al merito, il Collegio ricostruisce la natura del chargeback: si tratta del riaddebito, da parte dell’emittente o dell’intermediario che elabora il pagamento, di una somma inizialmente accreditata all’esercente, in ragione della contestazione dell’operazione da parte del titolare dello strumento. Il meccanismo consente al titolare di ottenere il rimborso anche quando il pagamento è stato correttamente eseguito e il problema riguarda la merce acquistata.

Tale tutela, tuttavia, non è prevista dalle norme sui servizi di pagamento. Essa si fonda su specifici accordi contrattuali che regolano i rapporti tra i PSP, i venditori e il circuito della carta. Nel caso concreto, il contratto di carta di credito si limitava a stabilire, all’articolo 8, che i rapporti con gli esercenti sono distinti e autonomi rispetto al contratto di emissione, e che le controversie con gli esercenti non sospendono l’obbligo di pagamento verso la banca. Non risultavano clausole che attribuissero all’intermediario responsabilità connesse alle procedure di chargeback.

Il Collegio segnala, solo per completezza, che al contratto erano allegate le condizioni di una polizza collettiva di un soggetto terzo, appartenente al medesimo gruppo dell’intermediario, che sembrava coprire la non conformità della merce acquistata online. La polizza non era stata richiamata nelle controdeduzioni, ma il Collegio osserva che, al ricorrere di determinate condizioni, il cliente potrebbe attivare quella copertura assicurativa. Su queste basi il ricorso non è accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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