Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. L’obbligo del giudice d’appello di decidere il merito (Cass. civ. Sez. 1 n. 9213 del 11.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando il giudice d’appello rilevi che il primo giudice abbia pronunciato oltre i limiti della domanda, violando l’art. 112 c.p.c., non può limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza di primo grado. La declaratoria di nullità comporta la rimessione della causa al primo giudice solo nelle ipotesi tassative di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. Fuori da tali ipotesi, il giudice d’appello è tenuto a decidere la causa nel merito, esaminando le domande proposte dalla parte. La reiezione di una domanda non può ritenersi automatica conseguenza dell’annullamento della sentenza impugnata. La violazione dei doveri di informazione e di corretta esecuzione da parte dell’intermediario finanziario può configurare responsabilità contrattuale, ma non determina la nullità del contratto quadro o dei singoli atti negoziali ai sensi dell’art. 1418 c.c.
Il Fatto
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio la banca per sentire accertare la nullità dei rapporti di investimento finanziario, deducendo la violazione delle regole di comportamento a carico dell’intermediario e chiedendo la restituzione delle somme investite. Il Tribunale aveva accolto la domanda qualificandola in termini di responsabilità per inadempimento contrattuale, condannando la banca al risarcimento dei danni con applicazione del concorso di colpa del cliente.
La Corte d’Appello, investita dei gravami, aveva accolto l’eccezione di ultra-petizione sollevata dalla banca, rilevando la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dichiarando la nullità della sentenza di primo grado, con reiezione della domanda attorea e condanna alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza. Avverso tale decisione il ricorrente proponeva due motivi di ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si censurava la sentenza per aver annullato la decisione di primo grado per violazione dell’art. 112 c.p.c.. Il ricorrente non aveva assolto all’onere di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c., non avendo specificato il contenuto della domanda formulata negli atti introduttivi del giudizio, ma limitandosi a riportare frasi della sentenza impugnata e a esporre questioni di diritto.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha ricordato che il giudice d’appello, quando prospettata la violazione dell’art. 112 c.p.c., non deve limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza, ma deve decidere la causa nel merito. La rimessione al primo giudice è consentita solo nei casi tassativi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c.
Nella specie, la Corte territoriale aveva errato nel ritenere che la reiezione della domanda di nullità degli atti negoziali conseguisse automaticamente all’annullamento della sentenza, senza esaminare il merito della domanda. Il richiamo al principio secondo cui la violazione dei doveri di comportamento non determina la nullità ex art. 1418 c.c. è stato considerato un mero argomento, non utilizzato come ratio decidendi.
La Corte ha pertanto accolto il secondo motivo, cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Potenza in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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