Decorrenza del termine di quindici giorni e onere della prova nei SIC (ABF Collegio di Palermo n. 1774 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di segnalazione nei sistemi di informazione creditizia ha natura recettizia: il termine di quindici giorni previsto dall’art. 5 del Codice di Condotta decorre dalla ricezione dell’avviso da parte dell’interessato e non dalla sua spedizione. La legittimità della segnalazione presuppone che il termine di grazia sia integralmente decorso prima che i dati diventino visibili nel SIC. Grava sull’intermediario l’onere di provare il momento in cui la segnalazione è divenuta visibile, non essendo sufficiente la prova dell’invio del preavviso. La comunicazione pervenuta dopo la prima segnalazione rende legittime solo le segnalazioni successive alla sua ricezione, restando illegittime quelle precedenti, da cancellare.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un prestito personale sottoscritto nel maggio 2021, ha contestato davanti all’ABF la legittimità delle segnalazioni negative della propria posizione debitoria nei sistemi gestiti da CRIF e CTC, deducendo la carenza del presupposto sostanziale e formale e chiedendo la cancellazione delle evidenze pregiudizievoli. Insoddisfatto dell’esito del reclamo, ha adito l’Arbitro.

L’intermediario ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancato decorso dei sessanta giorni dal reclamo. Nel merito ha sostenuto di aver regolarmente preavvisato la segnalazione mediante pubblicazione nell’area riservata al cliente e invio di un sms di avviso, secondo le previsioni dell’allegato 1 del Codice di Condotta e dell’art. 8 delle condizioni generali di contratto. Il ricorrente ha replicato che il messaggio era generico e che non era provata né l’effettiva presa visione né l’accesso all’area privata.

La motivazione del Collegio

Sull’eccezione preliminare il Collegio richiama le Disposizioni ABF e la decisione del Collegio di Coordinamento n. 15400/2021: il ricorso proposto prima della scadenza dei sessanta giorni è inammissibile, salvo che sia stato presentato dopo la replica con cui l’intermediario ha manifestato di non accogliere il reclamo. Poiché il reclamo è del 14.10.2025, il riscontro del 23.10.2025 e il ricorso del 15.11.2025, l’eccezione è priva di fondamento.

Nel merito il Collegio accerta che il preavviso è stato messo a disposizione nell’area riservata il 16.1.2024 e che l’sms di avviso conteneva un riferimento chiaro al preavviso di segnalazione SIC; il numero di telefono e il codice pratica coincidevano con quelli contrattuali. La doglianza sulla genericità del messaggio è quindi respinta, anche perché non esiste una previsione normativa sul contenuto essenziale del preavviso, ritenuto legittimo quando consente al destinatario di individuare il rapporto e di regolarizzare la posizione (Collegio di Roma n. 13412/2023).

Il nodo centrale è la tempestività. L’art. 5, comma 6, del Codice di Condotta consente la registrazione dei dati relativi al primo ritardo solo decorsi quindici giorni dalla spedizione del preavviso. I Collegi precisano però che, per la natura recettizia dell’atto, il termine decorre dalla ricezione (Collegio di Milano n. 10891/2022). Quanto al dies a quo, il Collegio richiama il contrasto tra l’orientamento che lo colloca tra ricezione e visibilità della segnalazione e quello che lo riferisce all’effettuazione, segnalando che la giurisprudenza più recente propende per il primo, con l’onere probatorio a carico dell’intermediario (Collegio di Palermo n. 5468/2025, Collegio di Bologna n. 7873/2025, Collegio di Napoli n. 6226/2025).

Poiché il preavviso è stato ricevuto il 16.1.2024 e l’intermediario non ha provato il momento in cui la segnalazione è divenuta visibile, la segnalazione CTC risalente a gennaio 2024 è illegittima e va cancellata, perché concomitante e non successiva al preavviso. Le segnalazioni successive restano legittime, in applicazione del principio del Collegio di Coordinamento n. 4632/2023. La segnalazione CRIF di febbraio 2024 va invece mantenuta. Il ricorso è quindi accolto in parte, con cancellazione dei soli dati illegittimamente trattati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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