Rimborso anticipato del finanziamento: rimborsabili i costi up-front, esclusa la penale rideterminata (ABF Collegio di Roma n. 1855 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 125-sexies t.u.b., in caso di rimborso anticipato del finanziamento il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front, ivi compreso il compenso per l’attività di intermediazione creditizia, restando escluse le imposte. Il criterio di quantificazione del rimborso può essere determinato da un’apposita clausola contrattuale, purché comprensibile al consumatore e rispondente a un principio di relativa proporzionalità. In mancanza, i costi up-front si riducono secondo il costo ammortizzato e i costi recurring secondo il criterio di competenza economica pro rata temporis. La commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta, salvo che il ricorrente alleghi e dimostri che l’indennizzo sia privo di oggettiva giustificazione, e va commisurata all’importo effettivamente rimborsato in anticipo, al netto delle restituzioni dovute.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato in data 11.09.2020 un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente nell’aprile 2023, in occasione della rata 28 su 120. A fronte dell’estinzione, il ricorrente ha chiesto all’ABF l’equa restituzione degli oneri ex art. 125-sexies TUB per complessivi euro 2.052,61, oltre alla restituzione della penale di anticipata estinzione di euro 261,97 e alle spese legali.

L’intermediario ha chiesto in via preliminare la sospensione del ricorso, in attesa della definizione di un rinvio pregiudiziale alla CGUE ottenuto in altro giudizio, ed ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva quanto ai costi dovuti all’intermediario del credito. Nel merito ha sostenuto di aver correttamente rimborsato quanto dovuto per legge e contratto, chiedendo il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha respinto l’eccezione di sospensione, non rivestendo la questione rimessa alla CGUE, allo stato e per quanto documentato, carattere di pregiudizialità. Ha parimenti respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, conformemente alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014.

Nel merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo: l’art. 125-sexies t.u.b. è stato sostituito dall’art. 11-octies del decreto-legge n. 73/2021; per i contratti stipulati anteriormente, l’art. 27 del decreto-legge n. 104/2023 ha previsto che continuino ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125-sexies vigenti alla data di sottoscrizione, con l’esclusione delle imposte dalla riduzione. Poiché il contratto era stato stipulato prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, si applica il previgente art. 125-sexies t.u.b., come interpretato dal Collegio di Coordinamento n. 26525/2019.

Quanto ai criteri, il Collegio ha richiamato la sentenza della CGUE 11 settembre 2019, causa C-383/18, secondo cui il diritto alla riduzione include tutti i costi posti a carico del consumatore. Ha quindi confermato l’orientamento delle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740 del 2020: i costi up-front, compreso il compenso dell’intermediario del credito, sono soggetti a riduzione equitativa, mentre le imposte non lo sono. La qualificazione dei costi segue la decisione n. 8753 del 24.07.2024 del Collegio di Roma.

Sulla commissione di estinzione anticipata, il Collegio ha richiamato le decisioni del Collegio di Coordinamento n. 5909/2020 e n. 11679/2021, secondo cui l’importo rimborsato in anticipo è pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito. Non ricorrendo le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo, ha rideterminato la commissione massima applicabile in euro 245,71, riconoscendo la differenza di euro 16,26. Il Collegio ha quindi disposto il pagamento di euro 1.642,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo, respingendo nel resto, oltre al contributo alle spese della procedura e al rimborso del versamento per il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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