Soldi prestati

Soldi prestati o pagati per errore: come riaverli da parenti, amici, partner ed ex

Il prestito all’amico o al fratello fatto senza un foglio firmato, i soldi che l’altro adesso chiama regalo, i bonifici al compagno e il conto cointestato svuotato dopo la rottura, i regali per un matrimonio mai celebrato, il bonifico finito alla persona sbagliata, gli assegni dati a garanzia, il riconoscimento di debito firmato anni fa. Qui trovi le risposte alle domande che si fa chi ha dato dei soldi e li rivuole, o chi se li vede richiedere, ognuna fondata sulle decisioni commentate su questo sito.

Il prestito va provatoChi chiede indietro i soldi deve dimostrare la consegna e il motivo per cui vanno restituiti
Il tempo contaMessa in mora, riconoscimento del debito e convivenza cambiano la prescrizione del credito
Paghi solo se vinciNessun anticipo. Compenso solo con un risultato economico
Indice

Parti dalla tua situazione

Sette blocchi di domande e una sezione su cosa fare subito. Ogni risposta cita le decisioni da cui deriva, tutte commentate su studiolegalescarlino.com.

1 · Prestito senza contratto

Prestito senza contratto scritto: chi deve provare cosa

Il prestito non si presume: la consegna del denaro da sola non basta, ma la prova può venire da bonifici, messaggi e testimoni.

Art. 1813 c.c.Il prestito è un contratto realeSi perfeziona con la consegna del denaro, che va provata insieme al titolo
Art. 2721 c.c.Testimoni oltre il limite di valoreIl giudice può ammetterli, motivando sulla qualità delle parti e sulla natura del contratto
Art. 2712 c.c.WhatsApp ed emailFanno piena prova dei fatti rappresentati se non vengono disconosciuti
Art. 1988 c.c.Riconoscimento scritto del debitoChi l’ha firmato deve provare che il debito non è mai sorto, è invalido o è estinto
Ho prestato dei soldi a un amico (o a un parente) senza niente di scritto: come dimostro che era un prestito?

Il prestito, cioè il mutuo, è un contratto reale: si perfeziona con la consegna del denaro. Chi chiede la restituzione deve provare non solo la consegna, ma anche il titolo da cui deriva l’obbligo di restituire (Cass. 11190/2024; Cass. 5191/2025). La consegna di denaro o di assegni non prova da sola il prestito, perché può avere svariate cause (Cass. 18516/2024).

Il prestito si può provare anche con presunzioni: tra gli elementi utili Cass. 19622/2024 indica la causale del bonifico e il fatto che chi ha ricevuto non abbia indicato un titolo che giustifichi la ritenzione della somma. Al contrario, una scrittura in cui le parti danno atto che una somma è “prestata” e “accettata” non prova di per sé che il denaro sia stato consegnato: la consegna va dimostrata con quietanza o altra documentazione contabile (Cass. 19047/2025).

Lui ammette di aver ricevuto i soldi ma dice che erano per altro, oppure nega di averli mai avuti: chi deve provare cosa?

Se nega di aver ricevuto la somma, chi chiede la restituzione deve provare la consegna (Cass. 20273/2026).

Se invece ammette di averla ricevuta ma indica una causa diversa, sul punto le decisioni del sito divergono. Per Cass. 20273/2026 è chi ha ricevuto a dover provare il titolo che gli consente di trattenere il denaro. Per Cass. 19851/2024, Cass. 10235/2024 e Cass. 2951/2026, invece, la contestazione del titolo non inverte l’onere della prova: chi agisce deve dimostrare per intero il fatto su cui fonda la domanda, cioè la consegna e il titolo che obbliga a restituire.

Posso usare testimoni, messaggi WhatsApp o email per dimostrare il prestito?

Sì, con alcune condizioni. Il giudice può ammettere i testimoni anche oltre il limite di valore dell’art. 2721 c.c., esercitando un potere discrezionale legato alla qualità delle parti e alla natura del contratto, purché motivi la scelta (Cass. 19517/2024; Cass. 19851/2024); se invece non ritiene di derogare, non deve motivare il rigetto della richiesta (Cass. 22915/2025). Le dichiarazioni dei testimoni che riferiscono un’ammissione fatta a un terzo da chi ha ricevuto il denaro sono liberamente valutabili dal giudice e possono fondare il convincimento che sia stato concluso un prestito a voce (Cass. 19517/2024).

I messaggi WhatsApp conservati nel telefono e prodotti in fotografia sono prova documentale e fanno piena prova se non ne viene disconosciuta la conformità (Cass. 1254/2025). Anche l’email semplice fa piena prova se non disconosciuta, e il disconoscimento deve essere tempestivo (Cass. 12154/2026). La registrazione di una telefonata è utilizzabile quando l’altro ne contesta solo l’ammissibilità e non il contenuto (Cass. 19622/2024).

Hai prestato soldi senza contratto?

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2 · Prestito o regalo

Prestito o regalo? Bonifici, conto cointestato e casa intestata ad altri

Chi ha ricevuto parla spesso di regalo: ma il regalo di denaro ha una forma, e la cointestazione non regala niente da sola.

Dice che i soldi che gli ho mandato con bonifico erano un regalo: posso riaverli?

Il bonifico fatto per spirito di liberalità è una donazione vera e propria, non una donazione indiretta: richiede l’atto pubblico a pena di nullità, salvo che sia di modico valore (Cass. 982/2024; Cass. 1858/2026). Il carattere liberale del trasferimento può essere accertato anche con presunzioni (Cass. 1858/2026). Anche gli assegni consegnati a titolo di regalo realizzano una donazione diretta, soggetta alla forma dell’art. 782 c.c. a pena di nullità (Cass. 27485/2023).

Nel caso di chi, delegato a operare sul conto, aveva prelevato somme, la Cassazione ha ritenuto nullo per difetto di atto pubblico l’atto di liberalità invocato per giustificare il prelievo, se di valore non modico (Cass. 23868/2025). Il modico valore si misura anche sulle condizioni economiche di chi dona: la liberalità non deve incidere in modo apprezzabile sul suo patrimonio (Cass. 15679/2025). Sui regali ai figli vedi la guida su eredità e donazioni.

Ho messo i miei soldi su un conto cointestato con il compagno (o con un parente) e lui ha prelevato: posso riaverli?

Tra cointestatari vale l’art. 1298 c.c.: ciascuno, anche se può operare da solo, non può prelevare oltre il 50% senza il consenso espresso o tacito dell’altro, e non ha diritti sul saldo se è provato che deriva solo dai versamenti dell’altro (Cass. 968/2026). La presunzione di parti uguali si supera anche con presunzioni gravi, precise e concordanti sulla diversa provenienza del denaro (Cass. 31904/2025). Attenzione al silenzio: tacere a lungo pur movimentando il conto e conoscendo i prelievi eccedenti la quota può essere un indizio di consenso tacito (Cass. 968/2026).

Chi sostiene che la cointestazione era un regalo deve provarlo. La cointestazione fatta per arricchire l’altro è una donazione indiretta che non richiede l’atto pubblico (Cass. 20233/2026), ma l’intenzione di donare va provata in modo rigoroso e non si ricava dalla sola consapevolezza dei trasferimenti (Cass. 12107/2026). Anche tra coniugi la sola cointestazione non rende comuni le somme (Cass. 22613/2025).

Abbiamo comprato casa in due ma ho pagato quasi tutto io, oppure l’ho fatta intestare a un parente con l’accordo che me la ridesse: cosa posso chiedere?

Se avete comprato per quote uguali e tu hai pagato più della tua parte, hai diritto di regresso verso l’altro per l’eccedenza, salvo che lui dimostri l’intenzione di donare. La sola convivenza non fa presumere il regalo, e spetta a chi è chiamato in causa provare la ragione del tuo maggiore esborso (Cass. 8298/2024).

Se la casa è stata intestata a un altro con l’impegno di ritrasferirtela, si tratta di un patto fiduciario: non richiede la forma scritta, il patto solo verbale pone un problema di prova e non di validità e, una volta provato, consente di ottenere il ritrasferimento con sentenza (Cass. 6811/2025). La dichiarazione scritta del fiduciario esonera dal provare il rapporto, che si presume; una procura a vendere che non preveda l’obbligo di ritrasferimento non basta a provare il patto (Cass. 11598/2026). Se la casa è del coniuge vedi la guida su separazione e divorzio.

Bonifici, conto cointestato o casa intestata ad altri?

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3 · Coppia ed ex

Soldi dati al convivente, al fidanzato o all’ex: cosa si può chiedere dopo la rottura

Ciò che era proporzionato alla vita comune non torna indietro; il resto, i prestiti e i regali per le nozze mancate sì.

Ci siamo lasciati: posso riavere i soldi che ho dato al mio ex convivente durante la relazione?

Le somme date da un convivente all’altro durante la convivenza sono adempimento di un’obbligazione naturale e non si possono chiedere indietro, a condizione che siano adeguate alle circostanze e proporzionate al patrimonio e alle condizioni sociali di chi le ha date; solo ciò che supera questi limiti può fondare un’azione di arricchimento senza causa (Cass. 11337/2025; Cass. 6735/2024). Non è automatico: le somme date, d’accordo, per coprire il debito di un terzo non integrano automaticamente un’obbligazione naturale, perché manca il dovere morale e sociale di solidarietà (Cass. 19517/2024).

Se dimostri che era un prestito, la restituzione si chiede come per ogni mutuo, provando consegna e titolo (Cass. 10235/2024). Anche tra coniugi la dazione di denaro non è irripetibile per il solo fatto che le parti sono sposate: se risulta un mutuo, si restituiscono le somme con gli interessi, salvo che il titolo li escluda espressamente (Cass. 17082/2026). Per le somme del coniuge spese per la casa dell’altro vedi la guida su separazione e divorzio.

Ho prestato dei soldi al mio compagno tanti anni fa: il credito si è prescritto mentre stavamo insieme?

Dopo la Corte costituzionale, no. La sentenza 7/2026 ha dichiarato illegittimo l’art. 2941, primo comma, n. 1, c.c. nella parte in cui non prevede che la prescrizione resti sospesa tra conviventi di fatto: fino ad allora la sospensione valeva solo tra coniugi. Il termine non decorre finché la convivenza dura e riprende quando cessa. La regola riguarda i conviventi di fatto definiti dalla legge 76/2016, di sesso diverso o dello stesso sesso, ed è indispensabile poter provare quando la convivenza è iniziata e quando è finita (Corte cost. 7/2026).

Nel caso deciso una donna aveva prestato al compagno 63.713 euro per lavori su un immobile di proprietà esclusiva di lui, che nel 2006 aveva riconosciuto il debito per iscritto. La convivenza era finita nel 2016 e lui sosteneva che i dieci anni fossero scaduti nel marzo 2016, quando vivevano ancora insieme (Corte cost. 7/2026).

Il matrimonio è saltato: posso riavere i regali e i soldi dati in vista delle nozze?

Per Trib. Brescia 501/2026 i doni fatti in vista del matrimonio vanno restituiti quando le nozze non vengono celebrate, indipendentemente dalle ragioni della rottura. L’acquisto di un bene con il denaro di uno e l’intestazione alla promessa sposa è inoltre una donazione indiretta, revocabile per ingratitudine quando chi l’ha ricevuta arreca dolosamente un grave pregiudizio al donante (Trib. Brescia 501/2026).

Serve però una promessa seria. Nel caso deciso da Cass. 10853/2026 i giudici di merito avevano ritenuto non provata una seria promessa di matrimonio, perché entrambi erano sposati con altri, e avevano qualificato beni e somme come regalie d’uso, che non si restituiscono; la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso (Cass. 10853/2026).

Ti sei lasciato e hai dato molti soldi all’altro?

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4 · Bonifico sbagliato

Bonifico sbagliato o pagamento non dovuto: come riavere i soldi

Chi incassa ciò che non gli spetta deve restituirlo, con interessi diversi se era in buona o in mala fede.

Ho fatto un bonifico alla persona sbagliata, o ho pagato due volte: come riavere i soldi?

Chi riceve un pagamento non dovuto deve restituirlo (indebito oggettivo, art. 2033 c.c.): la domanda si fonda sulla mancanza, originaria o sopravvenuta e per qualsiasi ragione, di una causa del pagamento (Cass. 19744/2025). Anche chi, incaricato da altri di pagare, ha pagato per errore una seconda volta può ripetere il secondo pagamento come indebito, se l’incarico richiamava il rapporto tra chi l’ha dato e chi ha ricevuto (delegazione titolata) (Cass. 7521/2025).

Bisogna agire contro chi ha davvero incassato: la restituzione si chiede al soggetto nel cui patrimonio il pagamento produce effetti, non al semplice percettore materiale (Cass. 5487/2026). Trattenere un bonifico ricevuto per errore, senza un vincolo di destinazione, non è più reato: la condotta rientra nell’art. 647 c.p., depenalizzato, e resta l’obbligo civile di restituire l’indebito (Cass. 9843/2026; Cass. 4700/2026).

Chi ha ricevuto i soldi per errore deve pagarmi anche gli interessi? Da quando?

Dipende dallo stato d’animo di chi ha ricevuto. Se era in buona fede deve gli interessi solo dalla domanda; conta il momento in cui ha ricevuto il pagamento e la mala fede successiva non rileva (Cass. 20890/2024). Se era in mala fede, gli interessi legali decorrono dal giorno in cui ha ricevuto il pagamento. La somma non si rivaluta in automatico: il maggior danno da svalutazione va provato da chi lo chiede (Cass. 5535/2025).

Dalla domanda giudiziale si applica il tasso maggiorato dell’art. 1284, quarto comma, c.c., perché l’obbligo di restituire l’indebito è liquido fin dall’origine (Cass. 21806/2025; Cass. 28840/2025).

Ho pagato il debito di un altro, un familiare o l’ex: posso farmi ridare i soldi?

Chi paga spontaneamente un debito altrui senza esservi obbligato non può usare l’indebito oggettivo: ha a disposizione l’indebito soggettivo, l’arricchimento senza causa e la ripetizione dal terzo debitore. L’indebito soggettivo (art. 2036 c.c.) richiede un errore scusabile, da allegare e provare (Cass. 25110/2025). Se l’errore era inescusabile non puoi ripetere da chi ha incassato, ma subentri nei diritti del creditore verso il vero debitore, e questo esclude l’arricchimento contro di lui (Cass. 25302/2026).

Chi paga consapevolmente il debito di un altro non ha il regresso dell’art. 1180 c.c., ma può agire con l’arricchimento senza causa contro il debitore liberato, se questi ne ha tratto un vantaggio economico (Cass. 28514/2025).

Ho versato un acconto per un accordo che poi non si è fatto: devono restituirmelo?

Sì. La somma versata come acconto su una transazione mai conclusa perde la sua causa e diventa indebito oggettivo: chi l’ha ricevuta e trattenuta deve restituirla (Cass. 18598/2026).

Chi agisce deve provare il pagamento e la mancanza di una giusta causa, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra le parti; se l’altro afferma che esisteva un titolo che giustificava il pagamento, deve provarlo lui (Cass. 21340/2025). Il carattere non dovuto del pagamento non si ritiene provato per la sola mancata contestazione, se l’altro si è difeso in modo specifico (Cass. 24932/2025).

Bonifico sbagliato o soldi pagati per niente?

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5 · Arricchimento

Arricchimento senza causa: quando è l’ultima strada per riavere i soldi

È un’azione di riserva: si usa solo se non ce n’è un’altra, e sui suoi confini le decisioni non coincidono.

Non riesco a provare il prestito: posso chiedere almeno l’arricchimento senza causa?

L’azione di arricchimento (art. 2041 c.c.) è sussidiaria: si può proporre solo se chi si è impoverito non dispone di un’altra azione, anche fondata su una clausola generale come quella risarcitoria (Cass. 4246/2024).

Sul caso in cui la domanda principale venga respinta perché il titolo mancava fin dall’origine, le decisioni del sito divergono. Per Cass. 6735/2024, Cass. 15236/2024 e Cass. 11336/2025 l’arricchimento resta ammissibile, anche in via subordinata, quando l’altra azione si rivela carente del titolo fin dall’origine, ad esempio perché non è stata provata l’esistenza del contratto; è precluso se la domanda principale è respinta per prescrizione o decadenza, per mancata prova del pregiudizio o per illiceità del titolo. Per Cass. 9094/2024, invece, quando la domanda principale è respinta per carenza originaria del titolo l’arricchimento è improponibile, e resta proponibile solo se il rigetto dipende dall’inerzia di chi si è impoverito o da un onere processuale non assolto.

Se chiedo l’arricchimento senza causa, cosa devo provare e quanto posso ottenere?

Devi provare l’esborso effettivo e la diminuzione del tuo patrimonio: è un elemento costitutivo della domanda, e il riconoscimento parziale del credito da parte dell’altro non ti dispensa dalla prova (Cass. 19717/2024).

Se l’arricchimento è accertato ma l’importo è incerto, il giudice deve liquidarlo in via equitativa, purché la difficoltà di quantificarlo sia oggettiva e non dipenda dall’inerzia di chi doveva provarlo (Cass. 9249/2026). L’indennizzo è un debito di valore: si rivaluta fino alla decisione, anche d’ufficio, e sono dovuti gli interessi compensativi dalla data degli esborsi (Cass. 21344/2026).

I soldi che ho dato a una persona sono serviti a comprare casa a un’altra: posso chiederli a chi ha la casa?

Sul punto le decisioni del sito divergono. Per Cass. 32808/2025 l’azione di arricchimento si può proporre contro chi, diverso da chi ha ricevuto il denaro, ne ha tratto un incremento del patrimonio, come l’acquisto di un immobile, in un’operazione sostanzialmente unitaria, purché l’abbia ottenuto a titolo gratuito o di fatto e chi era obbligato verso di te sia diventato insolvente; anche per Cass. 9349/2026 l’azione è ammessa solo a queste condizioni ed è inammissibile se il terzo ha acquisito a titolo oneroso.

Per Cass. 17589/2026, invece, l’arricchimento solo indiretto, frutto di un doppio spostamento di denaro con beneficiari diretti diversi, non si può far valere con l’art. 2041 c.c. neppure contro un privato.

Non hai un contratto ma l’altro si è arricchito?

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6 · Riconoscimento e assegni

Riconoscimento di debito, assegni a garanzia, prescrizione: cosa vale una firma

Una dichiarazione firmata o un assegno spostano l’onere della prova; una lettera ben fatta ferma la prescrizione.

Mi ha firmato un foglio in cui riconosce di dovermi dei soldi: basta per farmeli restituire?

Il riconoscimento di debito (art. 1988 c.c.) non crea un debito nuovo ma conferma un rapporto già esistente: chi lo riceve è dispensato dal provare il rapporto, che si presume fino a prova contraria; tocca a chi l’ha firmato dimostrare che il rapporto non è mai sorto, è invalido o si è estinto (Cass. 18596/2026; Cass. 23758/2025).

Sul contenuto della dichiarazione le decisioni del sito non coincidono: per Cass. 15654/2026 deve indicare in modo espresso e univoco il rapporto a cui si riferisce; per Cass. 9701/2024 anche la promessa di pagamento che non lo indica esonera chi la riceve dal provare la causa, ed è chi ha promesso a dover dimostrare l’inesistenza, il diverso contenuto, l’invalidità o la cessazione del rapporto. Se la dichiarazione riguarda un debito futuro di importo indeterminato, la somma pretesa va comunque provata dal creditore (Cass. 3477/2024).

Mi ha dato degli assegni postdatati o senza data a garanzia del prestito: valgono qualcosa?

L’assegno postdatato o in bianco consegnato a garanzia di un debito è contrario a norme imperative e il patto di garanzia è nullo, ma il titolo vale come promessa di pagamento (Cass. 5882/2024; Cass. 19186/2024): è chi l’ha emesso a dover provare che il rapporto sottostante non esiste, è invalido o si è estinto, e la presenza del patto di garanzia fa presumere un valido rapporto obbligatorio (Cass. 19186/2024). Anche l’assegno senza data o luogo ma con il beneficiario indicato vale come promessa di pagamento (Cass. 18831/2024).

Sul punto però le decisioni del sito non coincidono: per Cass. 15654/2026 l’assegno privo di ogni riferimento al rapporto indicato dal creditore non vale come riconoscimento, e chi chiede la restituzione deve provare consegna e titolo. Quanto ai tempi, la prescrizione dell’assegno fatto valere come promessa di pagamento decorre dalla firma e dalla consegna del titolo, non da date false apposte per aggirarla (Cass. 19330/2024).

Sono passati anni dal prestito: come evito che il credito si prescriva?

Una lettera interrompe la prescrizione solo se contiene la chiara indicazione del debitore, la pretesa e la richiesta scritta di pagamento, con un oggetto determinato o determinabile (Cass. 22604/2025; Cass. 13430/2025). È un atto che produce effetto quando arriva: serve la prova dell’arrivo all’indirizzo del destinatario; la spedizione con raccomandata fa presumere l’arrivo, e il rischio della mancata prova è del mittente (Cass. 22129/2026).

Interrompe la prescrizione anche il riconoscimento del debito: un pagamento parziale può essere valutato dal giudice, insieme ad altri elementi, come riconoscimento (Cass. 8046/2025). Per la restituzione di un pagamento non dovuto la prescrizione è decennale: decorre dal pagamento se il titolo mancava fin dall’origine, come nella nullità, e dal passaggio in giudicato della sentenza se il contratto è stato risolto (Cass. 21880/2026).

Riconoscimento di debito, assegni o credito vecchio?

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7 · Recuperare i soldi

Recuperare in concreto: decreto ingiuntivo, beni intestati ad altri, garanzie sulla casa

Con una prova scritta la strada è più breve; se il debitore si spoglia dei beni o pretende la casa a garanzia ci sono rimedi precisi.

Ho le prove del prestito per iscritto: posso chiedere un decreto ingiuntivo?

Se il debitore si oppone e il creditore non offre la prova scritta del proprio diritto, il decreto va revocato (Cass. 13792/2024). Nell’opposizione chi ha ottenuto il decreto resta attore in senso sostanziale e deve provare la consegna del denaro e il titolo della restituzione (Cass. 15654/2026).

Su termini e regole dell’opposizione vedi la guida sul decreto ingiuntivo.

Chi mi deve i soldi sta vendendo o intestando i suoi beni ai parenti e non ho ancora una sentenza: posso fare qualcosa?

Con la revocatoria ordinaria, che tutela anche il credito non ancora accertato, sotto condizione o litigioso (Cass. 6598/2026; Cass. 4545/2026). Non serve che il debitore resti senza nulla: basta un atto che renda più incerto o difficile il recupero, e tocca a chi lo contesta provare che al debitore restano ampi beni (Cass. 4545/2026).

Per gli atti a titolo oneroso successivi al credito occorre la consapevolezza del terzo del pregiudizio ai creditori, provabile per presunzioni: il vincolo di parentela con il debitore è un indizio idoneo quando rende inverosimile che il terzo ignorasse i debiti (Cass. 22186/2025). Se il debitore dona tutti i suoi immobili, la consapevolezza del pregiudizio è in re ipsa (Cass. 10677/2025). Vincendo, l’atto non diventa invalido: resta inefficace verso il creditore che ha agito (Cass. 21097/2025).

Per avere il prestito ho firmato al creditore una vendita, un preliminare o una procura a vendere la mia casa: è valido?

Può essere nullo per patto commissorio. Il divieto dell’art. 2744 c.c. si legge in chiave funzionale: è nulla qualunque convenzione usata per costringere il debitore ad accettare in anticipo il trasferimento di un suo bene se non paga (Cass. 2023/2026). È nulla la procura a vendere l’immobile data dal debitore al creditore insieme al prestito, se tra i due atti c’è un nesso funzionale (Cass. 24749/2024); anche un preliminare di vendita può nascondere un patto commissorio quando garantisce la restituzione di una somma prestata, purché sia dimostrato il nesso di strumentalità tra i due atti, e la nullità è rilevabile d’ufficio anche in appello (Cass. 15654/2025).

Per Cass. 25706/2026 il divieto non è però configurabile senza i suoi indici sintomatici: la sproporzione tra il debito e il valore del bene e l’approfittamento della debolezza di chi vende.

Il debitore non paga o sta svuotando il patrimonio?

Inviami le prove del credito e gli atti di vendita, donazione o garanzia che conosci: in 48 ore sai se chiedere un decreto ingiuntivo, una revocatoria o la nullità della garanzia. La valutazione è gratuita.

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8 · Adesso

Cosa fare adesso, in quest’ordine

1

Raccogli le prove

Contabili dei bonifici con la causale, assegni, ricevute, messaggi WhatsApp ed email, l’eventuale dichiarazione firmata, i nomi di chi sa del prestito e, se avete vissuto insieme, le date di inizio e fine della convivenza.

2

Guarda i tempi

Il credito si prescrive: una richiesta scritta che indichi il debitore e la somma, di cui puoi provare l’arrivo, interrompe la prescrizione; tra conviventi resta sospesa finché dura la convivenza. I termini dipendono dal caso: non aspettare.

3

Scegli la strada giusta

Con una prova scritta del credito valuta il decreto ingiuntivo, che senza di essa viene revocato in caso di opposizione; senza contratto si agisce per la restituzione del prestito o dell’indebito e, se manca un’altra azione, per l’arricchimento senza causa; se il debitore si spoglia dei beni c’è la revocatoria.

Valutazione gratuita del caso

Raccontami la situazione e allega bonifici, messaggi e documenti. Entro 48 ore sai se il prestito è dimostrabile, quanto puoi recuperare e quale strada conviene. Se procediamo, paghi solo se vinci: nessun anticipo, compenso solo con un risultato economico.

Archivio

Le decisioni commentate sul tema

Ogni commento riporta massima, fatto, motivazione e il link al provvedimento ufficiale. Qui trovi le decisioni commentate sul sito su prestiti e regali tra privati, restituzioni tra conviventi ed ex, pagamenti non dovuti, riconoscimenti di debito e strumenti per recuperare il credito. Nei gruppi più numerosi l’elenco si ferma alle 40 decisioni più recenti, più quelle citate nella guida. Elenco aggiornato al 18 ottobre 2026; l’archivio completo è nelle categorie Contratti, Successioni e donazioni e Codice civile.

Prestito tra privati: consegna del denaro e prova (22)

Prestito o regalo: donazioni, liberalità, conti cointestati, intestazioni (29)

Conviventi, fidanzati, coniugi ed ex: soldi dati durante la relazione (19)

Bonifico sbagliato e pagamento non dovuto (29)

Arricchimento senza causa (40)

Riconoscimento di debito, assegni, quietanze, prescrizione (40)

Prestiti garantiti con la casa: patto commissorio e vendite a garanzia (13)

Il debitore si spoglia dei beni: azione revocatoria (40)

Guida pratica a cura dell’Avv. Danilo Scarlino. Aggiornata il 18 ottobre 2026.