Truffa via sms spoofed e vishing: concorso di colpa e ristoro equitativo (ABF Collegio di Roma n. 228 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il bonifico disposto personalmente dal cliente, ancorché indotto in errore da artifizi e raggiri di terzi, non costituisce operazione non autorizzata ai sensi degli artt. 10 ss. d.lgs. n. 11/2010: manca il presupposto dell’iniziativa altrui. La circostanza non esclude però la rilevanza del difetto organizzativo dell’intermediario, quando la truffa sia stata agevolata da sms spoofed e vishing con messaggi apparentemente riconducibili alla banca. In presenza di un concorso di colpa tra le parti, il Collegio può riconoscere al ricorrente un ristoro in via equitativa, tenuto conto di quanto già recuperato. Le richieste di spese legali e di risarcimento del danno da mancato investimento sono rigettate se prive di corredo probatorio.

Il Fatto

La ricorrente riceveva un sms apparentemente proveniente dall’intermediario, che la avvisava di un accesso anomalo al conto e la invitava a cliccare su un link. Seguiva una telefonata di un sedicente operatore della banca, che le comunicava un pagamento in uscita. Indotta in errore, la ricorrente si recava in filiale e disponeva un bonifico di € 28.000,00. Solo in seguito si accorgeva della truffa.

Chiedeva quindi all’Arbitro il rimborso della somma sottratta, al netto di € 18.827,32 già recuperati dall’intermediario, oltre agli interessi legali, al risarcimento del danno da mancato investimento e alle spese legali. L’intermediario eccepiva che l’operazione era stata eseguita direttamente dalla ricorrente, con colpa grave, e che il disconoscimento era stato comunicato oltre un anno dall’esecuzione.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina preliminarmente il profilo temporale. Il bonifico è del 30.08.2023 e ricade nell’ambito del d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD2. Il disconoscimento, comunicato il 02.09.2024, non supera il termine decadenziale di tredici mesi previsto dall’art. 9 d.lgs. n. 11/2010: l’eccezione dell’intermediario non è accolta.

Nel merito, la questione centrale è la qualificazione dell’operazione. Il Collegio rileva che il pagamento è stato eseguito dalla ricorrente, la quale si è recata in filiale ritenendo di poter annullare un bonifico di € 28.000,00. Richiamando proprie precedenti decisioni, osserva che «non si tratta, peraltro, di un’operazione eseguita da terzi non autorizzati, bensì di un pagamento eseguito dalla stessa ricorrente, sia pure indotta in errore da terzi» (Coll. Roma, decisione n. 22301/2021). Analogo rilievo è svolto con riguardo alla Coll. Roma, decisione n. 10692/2022, ove si esclude che l’operazione contestata integri una operazione non autorizzata e si afferma che essa sfugge all’ambito applicativo delle norme del d.lgs. n. 11/2010.

Il Collegio non si ferma però alla qualificazione civilistica. Richiama la propria giurisprudenza secondo cui la messaggistica via sms costituisce un difetto organizzativo del prestatore di servizi, perché facilmente raggirabile mediante sms spoofed e messaggi civetta che si inseriscono nelle conversazioni pregresse tra utenti e intermediario. Sottolinea inoltre che l’inapplicabilità degli artt. 10 ss. d.lgs. n. 11/2010 alle operazioni “sotto dettatura” non esclude l’applicazione delle altre disposizioni del decreto, in particolare il Titolo II sui diritti e obblighi delle parti, né della generale disciplina codicistica (richiamando Coll. Milano, decisioni nn. 9367/2023 e 8435/2023).

Nel caso concreto, la ricorrente è stata vittima di sms spoofed: lo dimostrano gli screenshot del primo messaggio apparentemente proveniente dall’intermediario e quelli degli sms di blocco inseritisi nella chat in coda al messaggio civetta. La truffa si è articolata anche tramite vishing, atteso che, come dichiarato in denuncia, la ricorrente avrebbe ricevuto una telefonata da un numero riconducibile all’intermediario. Il Collegio rileva peraltro che la ricorrente avrebbe dovuto avvedersi degli indici di inattendibilità delle comunicazioni, in particolare degli errori grammaticali presenti nei messaggi.

Alla luce di ciò, rilevato il concorso di colpa tra le parti e tenuto conto di quanto già ottenuto, il Collegio riconosce alla ricorrente, in via equitativa, l’importo di € 5.000,00. Rigetta invece le richieste di refusione delle spese legali e di risarcimento del danno da mancato investimento, perché prive del necessario corredo probatorio. Dispone inoltre il contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e il rimborso di € 20,00 alla ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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