Prescrizione buono fruttifero e decorrenza risarcimento dalla violazione informativa (ABF Collegio di Milano n. 2290 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio davanti all’Arbitro Bancario e Finanziario avente a oggetto la richiesta di risarcimento del danno per mancata consegna del foglio informativo relativo a un buono fruttifero postale, la causa petendi si radica nel mancato rispetto di una regola di condotta che accompagna la conclusione del contratto, e non nell’esercizio di diritti a prestazioni da esso derivanti né nell’interpretazione dei suoi effetti. Ai fini dell’individuazione della competenza temporale rileva, pertanto, la data in cui la violazione della regola di condotta è stata posta in essere. Se tale data è anteriore al sesto anno precedente la proposizione del ricorso, la domanda risarcitoria è inammissibile ratione temporis. Resta invece assoggettata al TUB, nei limiti della compatibilità con la sua natura, la raccolta del risparmio postale mediante buoni fruttiferi effettuata da Poste Italiane per conto della Cassa Depositi e Prestiti.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di essere titolare di un buono fruttifero emesso nel 2001 e di essersi recato presso un’agenzia dell’intermediario, dove il pagamento del titolo è stato rifiutato perché prescritto. Sostiene che sul buono non è indicata alcuna data di scadenza e che, al momento della sottoscrizione, non gli venne consegnato il foglio informativo contenente la scadenza del titolo. Chiede quindi il risarcimento del danno per carenza di informazione, pari al valore del titolo.
L’intermediario eccepisce in via pregiudiziale l’incompetenza ratione temporis dell’Arbitro, per essere le operazioni anteriori al sesto anno precedente la proposizione del ricorso, e l’incompetenza per materia. Nel merito controdeduce che il buono appartiene alla serie AA2, è scaduto dopo sette anni ed è caduto in prescrizione decennale ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.M. del Ministero del Tesoro del 19.12.2000; il primo reclamo formale sarebbe stato effettuato solo nel 2025.
La motivazione del Collegio
Il Collegio disattende l’eccezione di incompetenza per materia. La raccolta del risparmio postale mediante buoni fruttiferi, effettuata da Poste Italiane per conto della Cassa Depositi e Prestiti, rientra nell’attività di bancoposta ed è assoggettata alle disposizioni del TUB, sia pure nei limiti in cui esse sono compatibili con la sua specifica natura. Il riferimento è alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 4656 del 21.3.2022.
È invece fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso ratione temporis. Il Collegio ricostruisce la natura della domanda: quando oggetto del ricorso è la richiesta risarcitoria fondata sulla violazione dell’obbligo di consegna del foglio informativo, regola posta a presidio della correttezza dei rapporti tra intermediari e clienti, la causa petendi si colloca nel mancato rispetto di regole di condotta che si accompagnano alla conclusione del contratto. Essa non riguarda l’esercizio di diritti a prestazioni derivanti dal contratto, né l’interpretazione dei suoi effetti.
Da questa qualificazione discende la conseguenza sul piano della competenza temporale: rileva la data in cui la violazione della regola di condotta è stata posta in essere. Il Collegio richiama sul punto la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4656/2022 e la decisione n. 11113/2025, che hanno ribadito la regola.
Nel caso di specie il ricorrente deduce unicamente la mancata consegna del foglio informativo al momento della sottoscrizione del contratto. Tale momento è collocato dal Collegio anteriormente al sesto anno precedente la presentazione del ricorso. La pretesa risarcitoria avanzata dal ricorrente risulta pertanto estranea all’ambito di competenza temporale dell’Arbitro, con la conseguenza che il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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