Revoca degli addebiti diretti e liquidazione equitativa del danno da disservizio bancario (ABF Collegio di Bari n. 2315 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il prestatore di servizi di pagamento che revoca senza titolo i mandati di addebito diretto sul conto dell’utente viola l’art. 16, comma 4-bis, del d.lgs. n. 11/2010, che gli impone di eseguire l’ordine di pagamento autorizzato quando ne ricorrono le condizioni. La responsabilità per le spese e gli interessi conseguenti alla mancata o inesatta esecuzione è disciplinata dall’art. 25, comma ottavo, del d.lgs. n. 11/2010, mentre ogni ulteriore risarcimento resta affidato alla disciplina generale del contratto ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 11/2010. Il danno da lucro cessante e da pregiudizio reputazionale non è risarcibile in via automatica: grava sull’utente l’onere di allegare e provare le voci pregiudizievoli. Quando la quantificazione esatta risulti obiettivamente complessa, il Collegio può procedere a liquidazione equitativa, commisurandola alla gravità dell’inadempimento, alla durata del disservizio e all’assenza di danni permanenti.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un esercizio di tabacchi e bar, contesta la condotta della propria banca che il 21/07/2025 aveva revocato, senza autorizzazione né comunicazione preventiva, tutti i mandati di addebito diretto collegati al conto corrente. La revoca aveva determinato l’insoluto di due SDD, di € 9.389,72 e € 3.274,04, con scadenza 22/07/2025, in favore di due IMEL fornitori di servizi di pagamento e incasso.
La ricorrente assume di aver subito una perdita economica di € 1.300,00, oltre a un danno reputazionale e al rischio di recesso dei fornitori. L’intermediario ammette l’errore operativo e di averlo corretto con due bonifici urgenti del 24/07/2025 e con il ripristino del servizio, contestando però la sussistenza e la prova del danno. Chiede quindi il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ritiene ammissibile la domanda risarcitoria, pur non formulata in via espressa, ricavandone il contenuto dal complesso della documentazione in atti, conformemente all’orientamento dell’Arbitro. Nel merito, l’inadempimento è pacifico: la banca ammette la revoca dei mandati e la riconduce a un errore interno.
Il quadro normativo di riferimento è quello degli artt. 16, 25 e 26 del d.lgs. n. 11/2010. Il Collegio rileva che l’intermediario ha dato prova di essersi attivato tempestivamente, disponendo i bonifici urgenti e ripristinando il servizio di addebito diretto. Quanto alla responsabilità oggettiva per spese e interessi, la ricorrente non allega specifiche spese bancarie né interessi moratori addebitati in conseguenza degli insoluti: sotto tale profilo non emergono voci risarcibili.
Resta la pretesa per lucro cessante e danno reputazionale. Il Collegio osserva che la quantificazione puntuale è obiettivamente complessa, perché i compensi percepiti dipendono dal numero effettivo di clienti che avrebbero richiesto i servizi in assenza dell’interruzione. Quanto al danno reputazionale, mancano comunicazioni di recesso dei fornitori, segnalazioni dei clienti o altri riscontri oggettivi: le allegazioni restano sul piano assertivo.
Tuttavia il Collegio non trascura che l’errore è ammesso, che ha determinato l’insoluto di due SDD di importo significativo verso fornitori strategici e che il ripristino, pur tempestivo, non esclude un disagio operativo. Richiamando il precedente del Collegio di Roma, decisione n. 6037/22, che in un caso analogo aveva proceduto a liquidazione equitativa, il Collegio adotta la medesima soluzione. Valutati la gravità qualitativa dell’inadempimento, la durata limitata del disservizio, l’assenza di danni permanenti o recessi e l’esigenza di un ristoro proporzionato ma non simbolico, determina in € 500,00 il risarcimento complessivo, accogliendo parzialmente il ricorso e ponendo a carico dell’intermediario il contributo di € 200,00 e il rimborso di € 20,00.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.