Ordini impartiti dal delegato autorizzati e recall non garantisce rimborso (ABF Collegio di Bari n. 2316 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando l’operazione di pagamento è eseguita per intero dal pagatore, con l’inserimento dell’ordine e di tutti i fattori di autenticazione, essa deve considerarsi autorizzata e resta fuori dal regime di responsabilità della PSD2. Rientrano in questa categoria le operazioni disposte dal cliente seguendo le indicazioni del frodatore, le c.d. operazioni sotto dettatura. Una responsabilità concorrente del prestatore può essere riconosciuta, su base di diritto comune, solo se emerge un apporto causale dell’intermediario, come la non disponibilità del numero verde o la mancata rilevazione della frode da parte del dipendente. Una volta divenuto irrevocabile l’ordine ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 11/2010, il rimborso è subordinato al consenso del beneficiario o a un provvedimento dell’Autorità giudiziaria.

Il Fatto

Il ricorrente è titolare di un conto corrente sul quale il padre, munito di delega, opera in home banking. Il 14 maggio 2025 il delegato riceve un messaggio che gli chiede di autorizzare un bonifico di € 4.850,00 e di contattare un numero indicato. Dopo una prima telefonata, viene richiamato da un’utenza che ritiene riconducibile all’assistenza clienti della banca e, invitato a eseguire alcune operazioni al computer, dispone tre bonifici.

Insospettito, contatta la filiale e scopre la truffa. Il disconoscimento consente di recuperare solo il bonifico di € 4.700,00 tramite recall; restano non recuperati due bonifici di € 4.800,00 e € 5.000,00. Il ricorrente chiede quindi la restituzione di € 9.800,00, sostenendo la mancata autorizzazione delle operazioni e un apporto causale della banca.

La motivazione del Collegio

La banca eccepisce che le operazioni sono state eseguite per intero dal delegato, che ha inserito gli ordini e i fattori di autenticazione, e che quindi non trovano applicazione gli artt. 10 e ss. del d.lgs. n. 11/2010. Il Collegio muove dalla stessa premessa fattuale: è il ricorrente stesso ad ammettere che i tre bonifici sono stati effettuati personalmente dal padre, seppur vittima di raggiro.

Il Collegio richiama l’orientamento condiviso dai Collegi ABF: se l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, essa è autorizzata e non è soggetta al regime di responsabilità della PSD2. In questa categoria rientrano le operazioni sotto dettatura, compiute seguendo le indicazioni del frodatore senza rendersi conto di disporre una transazione.

Il Collegio ammette che, in tali casi, può ravvisarsi una responsabilità concorrente dell’intermediario su base di diritto comune, ma solo in presenza di un apporto causale effettivo. Enumera le ipotesi rilevanti: numero verde del prestatore non disponibile, dipendente che non riconosce il tentativo di frode, mancata rilevazione di indici di frode in operazioni presentate come accrediti. Nel caso concreto nessuna di queste ipotesi ricorre. Il ricorrente, inoltre, non ha prodotto prova della telefonata civetta ricevuta da un numero riconducibile alla banca, allegando solo in repliche il messaggio iniziale, proveniente da un cellulare.

Quanto al recall, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui, divenuto irrevocabile l’ordine ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 11/2010, il rimborso dipende dal consenso del beneficiario o da un provvedimento giudiziale, citando sul punto le decisioni del Collegio di Bari n. 15198/2022, Collegio di Milano n. 16506/2022 e Collegio di Roma n. 13465/2022. La banca ha avviato la procedura, ottenendo il recupero di un solo bonifico.

Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per accogliere le richieste e non accoglie il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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