Sospensione facoltativa del processo ex art. 337 c.p.c.: necessaria la motivazione sulla controvertibilità della decisione pregiudicante (Cass. civ. Sez. 1 n. 22249 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di sospensione facoltativa del processo emesso ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c. è impugnabile con il regolamento di competenza, rimedio che conserva la propria struttura e funzione. In sede di legittimità, il sindacato della Corte è limitato alla verifica dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonché alla presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio. L’esercizio del potere discrezionale richiede una motivazione sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato, con l’indicazione di circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata in tale processo. La sospensione è, inoltre, ammessa solo ove il giudice motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima decisione già intervenuta sulla causa pregiudicante, chiarendo perché non ne condivida il merito o le ragioni giustificatrici. È nulla, per error in procedendo, la pronuncia la cui motivazione sia solo apparente, ossia priva degli elementi contenutistici necessari a far conoscere il ragionamento seguito dal giudicante.

Il Fatto

La società, gestore di una casa di cura privata riabilitativa ad indirizzo psichiatrico, aveva proposto dinanzi al Tribunale di Palermo due ricorsi per decreto ingiuntivo nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale e dell’Assessorato Regionale della Salute, chiedendo la condanna al pagamento delle differenze tariffarie. Il giudice aveva accolto le domande monitorie e le parti avevano proposto opposizione. Il Tribunale, riunite le opposizioni, aveva disposto con ordinanza la sospensione del giudizio ex art. 337 c.p.c., in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, del giudizio pendente in grado d’appello avente ad oggetto altra sentenza del medesimo Tribunale, che aveva statuito su un’opposizione ritenuta “del tutto speculare” a quelle pendenti.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, entrambi fondati. Con il primo motivo, la società ricorrente aveva dedotto il difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata, ai sensi degli artt. 132 e 134 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; con il secondo, la violazione dell’art. 337, comma 2, c.p.c., per essere il provvedimento limitato a riprodurre le motivazioni del giudice amministrativo.

La Suprema Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento in tema di motivazione apparente, ribadendo che la sentenza è nulla allorquando, benché graficamente esistente, rechi argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudicante, tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture.

La Corte ha altresì ricordato il principio per cui il provvedimento di sospensione del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c. può essere impugnato mediante regolamento di competenza, con sindacato di legittimità limitato alla verifica dei presupposti giuridici dell’esercizio del potere discrezionale e della presenza di una motivazione non apparente. In particolare, l’esercizio di tale potere richiede l’indicazione di circostanze che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di riforma della decisione invocata, nonché una motivazione esplicita sulle ragioni per cui non si intende riconoscere l’autorità della prima decisione.

Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata si era limitata a una rappresentazione generica della specularità delle opposizioni, senza svolgere alcuna valutazione sulla possibile controvertibilità della pronuncia sulla causa pregiudiziale. Anzi, il giudice di merito aveva sottolineato un rapporto di pregiudizialità logica di conformazione alla causa pregiudicante, che rendeva superflua la sospensione proprio per l’impossibilità del contrasto tra giudicati, che è la ragione giustificatrice dell’istituto.

La Corte ha pertanto accolto il regolamento di competenza, cassato l’ordinanza impugnata e disposto la prosecuzione del giudizio, con compensazione integrale delle spese, essendo il ricorso stato accolto per ragioni diverse da quelle addotte dalla ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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