Indennizzo escluso se la richiesta di trasferimento conto è rivolta all’intermediario trasferente (ABF Collegio di Napoli n. 47 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’indennizzo automatico previsto dall’art. 126-septiesdecies, comma 2, TUB presuppone che il servizio di trasferimento tra conti di pagamento sia stato avviato dal prestatore di servizi di pagamento ricevente su richiesta del consumatore, secondo la procedura dell’art. 126-quinquiesdecies TUB. Se il consumatore inoltra direttamente la richiesta di estinzione e trasferimento all’intermediario trasferente, senza coinvolgere il prestatore ricevente, la procedura non è stata seguita e l’intermediario non può essere considerato inadempiente ai fini della penale. Resta ferma la possibilità di un risarcimento equitativo del danno da ritardo, purché il consumatore alleghi la domanda risarcitoria e gli elementi utili alla quantificazione.
Il Fatto
Il ricorrente chiede la chiusura del proprio conto corrente e il contestuale accredito del saldo su un conto acceso presso un intermediario terzo. La richiesta è inoltrata direttamente all’intermediario presso cui è intrattenuto il rapporto. Il trasferimento non viene eseguito nei termini e il ricorrente domanda il riconoscimento dell’indennizzo dell’art. 126-septiesdecies TUB, inizialmente quantificato in euro 40,00 a titolo di penale, oltre alla maggiorazione per ciascun giorno di ritardo, e poi in euro 1.277,18 in sede di repliche.
L’intermediario si costituisce e rileva che il conto è stato estinto il 01/08/2025 e che il bonifico del saldo è stato eseguito il 08/08/2025, con accredito sul conto destinatario. Dichiara di aver corrisposto complessivamente euro 250,00, così ripartiti: euro 39,29 di rimborso spese, euro 20,00 per spese di avvio della procedura e euro 190,71 a titolo di rimborso forfettario. Eccepisce quindi la cessazione della materia del contendere e, nel merito, l’inapplicabilità dell’indennizzo automatico per essere la richiesta stata rivolta direttamente all’intermediario trasferente.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce la fattispecie normativa richiamando l’art. 126-quinquiesdecies TUB, che disciplina il servizio di trasferimento tra conti di pagamento. Il comma 2 prevede che il servizio sia avviato dal prestatore di servizi di pagamento ricevente su richiesta del consumatore, con specifica autorizzazione. Il comma 3 fissa in dodici giorni lavorativi il termine per l’esecuzione. L’art. 126-septiesdecies, comma 2, TUB ricollega alla violazione di tali obblighi e termini una penale di quaranta euro, maggiorata per ciascun giorno di ritardo.
Il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26/2024, che ha ritenuto applicabili al conto corrente bancario le disposizioni degli artt. 126-decies ss. TUB, e tra esse l’art. 126-septiesdecies, in virtù di una concezione funzionalistica del conto di pagamento. La stessa pronuncia ha però escluso l’applicazione della disciplina quando il consumatore abbia chiesto il trasferimento direttamente al prestatore trasferente: in tal caso la procedura dell’art. 10 della direttiva 2014/92/UE non è seguita e l’intermediario non è inadempiente ai sensi dell’art. 126-septiesdecies.
Sulla scorta di tale indirizzo, il Collegio osserva che nel caso concreto la richiesta del ricorrente, peraltro testualmente avente ad oggetto l'”estinzione” e non il trasferimento del conto, è stata rivolta direttamente all’intermediario convenuto. Manca quindi il presupposto per l’indennizzo automatico. Il Collegio richiama anche le decisioni dei Collegi territoriali che hanno escluso l’indennizzo in ipotesi analoghe.
Il Collegio esamina poi la possibile tutela risarcitoria. La decisione n. 26/2024 ammette un risarcimento equitativo del danno da ritardo nell’estinzione, ma ricorda che gli artt. 1226 e 2056 c.c. presuppongono la dimostrazione dell’esistenza di danni risarcibili e l’allegazione degli elementi utili alla quantificazione, nonostante l’obiettiva difficoltà della prova. Nel caso di specie il ricorrente si è limitato a invocare l’indennizzo dell’art. 126-septiesdecies, senza formulare espressamente una domanda risarcitoria e senza allegare elementi a sostegno di un danno effettivo, oltre alla mera circostanza del ritardo.
Il Collegio considera infine l’importo di euro 250,00 riconosciuto dall’intermediario a rimborso delle spese e a forfait per le difficoltà incontrate. Per tale ragione il ricorrente non ha alcunché altro a pretendere. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno
- Art. 2056 c.c. – Valutazione dei danni
- Art. 126-decies TUB – Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
- Art. 126-quinquies TUB – Contratto quadro
- Art. 126-septies TUB – Recesso