Fideiussore socio e amministratore non consumatore: il recesso richiede giusta causa (ABF Collegio di Roma n. 2573 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il fideiussore persona fisica che garantisce le obbligazioni di una società commerciale della quale è socio e amministratore non assume la qualità di consumatore, poiché agisce in ragione del collegamento funzionale con la società garantita e non per scopi di natura privata. In presenza di un rapporto garantito a tempo determinato, il recesso unilaterale del fideiussore è subordinato alla sussistenza di una giusta causa. La cessione delle quote societarie e le dimissioni dalla carica di amministratore non integrano gli estremi della giusta causa, perché altrimenti sarebbe sufficiente interrompere ogni rapporto con il soggetto finanziato per liberarsi dall’obbligazione assunta. La qualifica del ricorrente si valuta al momento in cui è sorto il vincolo contrattuale.

Il Fatto

Il ricorrente aveva sottoscritto nel luglio 2022 un contratto di fideiussione a garanzia di un mutuo chirografario concesso dall’Intermediario a una società della quale era socio e amministratore unico. Tra marzo e aprile 2024 aveva donato le proprie quote alla sorella e si era dimesso dalla carica, cessando ogni rapporto con la compagine sociale. Ha quindi manifestato alla Banca la volontà di recedere dalla fideiussione, ma l’Intermediario ha respinto la richiesta richiamando l’art. 3 del contratto di fideiussione, che subordina lo scioglimento unilaterale, per i rapporti a tempo determinato, alla presenza di una giusta causa.

La Banca ha inoltre eccepito che il mutuo era stato concesso nell’ambito delle misure temporanee in materia di aiuti di Stato ed era assistito dal fondo di garanzia per le PMI di cui alla l. n. 662 del 1996, circostanza che avrebbe richiesto il consenso di tutte le parti per la sostituzione del garante. Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’avvenuto recesso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta in via preliminare la qualificazione del ricorrente, che nel ricorso si era definito consumatore. Richiamando l’indirizzo del Collegio di coordinamento n. 5368 del 2016, relativo al c.d. professionista di rimbalzo, rileva che spetta al giudicante stabilire se la persona fisica abbia agito nell’ambito della propria attività professionale o in forza del collegamento funzionale con la società garantita, quale l’amministrazione o una partecipazione non trascurabile al capitale, oppure per scopi di natura privata.

Il Collegio richiama poi la precisazione del Collegio di coordinamento n. 14555 del 2020, che ha individuato due requisiti qualificatori: l’agire per scopi estranei all’attività professionale e l’assenza di un collegamento funzionale con la società garantita. Entrambi i requisiti difettano nel caso concreto, con la conseguenza che il ricorrente va reputato non consumatore. Quanto al momento in cui valutare tali presupposti, il Collegio aderisce all’indirizzo che guarda alla data in cui è sorto il vincolo, richiamando il Collegio di Torino n. 5037 del 2024.

Nel merito, il Collegio osserva che l’art. 3 del contratto di fideiussione distingue, in punto di recesso, in relazione alla durata del rapporto garantito: per il rapporto a tempo determinato, quale il mutuo di 72 mesi, lo scioglimento unilaterale è subordinato alla presenza di una giusta causa. Le circostanze addotte dal ricorrente non integrano tale presupposto. Il Collegio sottolinea che, diversamente opinando, sarebbe sufficiente cessare unilateralmente ogni rapporto con il soggetto finanziato per potersi validamente sciogliere dall’obbligazione assunta.

Quanto all’ulteriore argomento della Banca relativo al fondo di garanzia per le PMI, il Collegio rileva che le norme regolatrici della garanzia non risultano depositate né specificate dal convenuto. Osserva inoltre che l’Arbitro ha già riconosciuto la validità del recesso del fideiussore quando il rapporto garantito era assistito da tale fondo. Il ricorso è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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