Recesso dal conto corrente e restituzione del saldo (ABF Collegio di Roma n. 2574 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il recesso della banca dal rapporto di conto corrente e la conseguente interruzione dell’operatività devono essere gestiti nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, potendo risultare illegittimi ove assumano connotati del tutto ingiustificati ed arbitrari. Estinto il conto, l’intermediario è debitore del saldo attivo, somma liquida ed esigibile ai sensi degli artt. 1823, secondo comma, e 1852 cod. civ., produttiva di interessi legali ex art. 1224 cod. civ. dalla richiesta. Nessun diritto spetta al cliente a un c.d. bonus recesso privo di riconoscimento normativo o contrattuale. La domanda risarcitoria richiede allegazione e prova del pregiudizio, non supplendo la liquidazione automatica di danni in re ipsa.

Il Fatto

La ricorrente, una società, aveva intrattenuto un rapporto di conto corrente con la resistente banca. A seguito del recesso esercitato dall’intermediario, la società ha lamentato la mancata restituzione del saldo attivo di Euro 317,85, domandando inoltre un c.d. bonus recesso e il risarcimento del danno per Euro 2.000,00.

La banca ha confermato il recesso con regolare preavviso di due mesi e l’estinzione del rapporto con saldo positivo residuo. Ha riferito di aver ricevuto solo il 25 giugno 2025 le coordinate di un conto estero, asseritamente riconducibile alla capogruppo della ricorrente, e di aver richiesto chiarimenti documentali in ossequio agli obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio, senza riscontro. Ha eccepito l’infondatezza del bonus e il difetto di prova del danno.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove da un dato pacifico: la legittimità del recesso non è contestata. Ciò nonostante, richiamando un proprio precedente (Collegio di Roma n. 723/2023) e la giurisprudenza di legittimità ivi citata (Cass. n. 20106/2009, Cass. n. 6923/2005, Cass. n. 15769/2004, Cass. n. 4538/1997), ribadisce che l’interruzione dell’operatività deve comunque rispettare buona fede e correttezza.

Nel merito, la banca resta debitrice del saldo attivo del conto estinto, non essendo state allegate né provate ragioni legittime che ne impediscano la restituzione. Si tratta di somma liquida ed esigibile ex artt. 1823, secondo comma, e 1852 cod. civ., che produce interessi di pieno diritto al tasso legale ai sensi dell’art. 1224 cod. civ. dalla data della richiesta.

Il Collegio esclude invece ogni diritto al c.d. bonus recesso, istituto privo di riconoscimento nella normativa di settore e nelle clausole contrattuali, non valendo a fondarlo le difficoltà organizzative prospettate dalla ricorrente.

Quanto alla domanda risarcitoria, rileva un’assoluta carenza di allegazione, ancor prima che di prova, di alcuna conseguenza dannosa. Mancano elementi indicativi dell’esistenza e della misura del pregiudizio, né la ricorrente può beneficiare della liquidazione automatica di supposti danni in re ipsa (cfr. Collegio di Roma n. 4058/2025).

Il Collegio accerta pertanto il diritto al trasferimento del saldo sul conto indicato, con interessi legali dalla richiesta, e respinge nel resto. Dispone inoltre il versamento del contributo di Euro 200,00 alle spese della procedura e il rimborso di Euro 20,00 alla ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1823 c.c.

Tutte le 17 sentenze sull'art. 1823 c.c.

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