Segnalazione illegittima nei SIC da furto di identità e onere del danno (ABF Collegio di Milano n. 3462 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le segnalazioni negative nei sistemi di informazione creditizia sono prive di presupposto sostanziale quando il finanziamento che le ha generate è stato stipulato da terzi mediante furto di identità, senza il consenso del segnalato, che non è responsabile dell’inadempimento. La dichiarazione resa dall’intermediario in sede procedimentale, con cui questi attesti di avere già richiesto la cancellazione ai gestori dei SIC, ha valore vincolante e determina la cessazione della materia del contendere sulla domanda di cancellazione. La richiesta di una comunicazione ufficiale attestante la rimozione ha natura di facere infungibile e resta estranea alla competenza dell’Arbitro. Il danno da segnalazione illegittima non è in re ipsa: può essere provato anche mediante presunzioni semplici e nozioni di comune esperienza, con liquidazione equitativa, ma presuppone una domanda risarcitoria determinata o elementi idonei a sostenerne la quantificazione.

Il Fatto

La ricorrente espone che nell’11 giugno 2025 ignoti avevano acquistato un bene e sottoscritto con l’intermediario un finanziamento rateale in tre rate, utilizzando i suoi dati anagrafici e il suo codice fiscale senza alcun consenso. Non pagate le rate, il 6 settembre 2025 l’intermediario la segnalava negativamente nei sistemi di informazione creditizia.

Dopo un contatto via chat dell’11 ottobre 2025, in cui le veniva suggerito di denunciare il furto di identità e di presentare reclamo, la ricorrente inviava reclamo formale il 21 ottobre 2025, senza esito. Chiedeva quindi la cancellazione delle segnalazioni, una comunicazione ufficiale di conferma della rimozione e il risarcimento del danno. L’intermediario, accertato che l’acquisto era avvenuto tramite un profilo non autorizzato, annullava la fattura, escludeva ogni responsabilità della ricorrente e dichiarava di avere richiesto la cancellazione ai gestori dei SIC il 21 gennaio 2026, offrendo € 100,00 per il disagio, non accettati.

La motivazione del Collegio

Il Collegio delimita la controversia alla legittimità delle segnalazioni negative relative a un contratto sottoscritto da terzi tramite furto di identità e alla connessa domanda risarcitoria. Sul punto è pacifico tra le parti, e confermato dalle indagini interne dell’intermediario, che il finanziamento è stato stipulato tramite un profilo non autorizzato e che la ricorrente non è responsabile dell’inadempimento. Le segnalazioni sono dunque prive di presupposto sostanziale.

Quanto alla cancellazione, l’intermediario ha dichiarato di non poter rimuovere manualmente le segnalazioni e di avere già richiesto la cancellazione ai gestori dei SIC il 21 gennaio 2026. Tale dichiarazione, resa in sede procedimentale, ha valore vincolante nei suoi confronti. La domanda di cancellazione è pertanto dichiarata cessata nel merito, con la precisazione che, ove la cancellazione non sia ancora eseguita, l’intermediario è tenuto ad adoperarsi per portarla a compimento senza ulteriore ritardo.

La richiesta di invio di una comunicazione ufficiale attestante la rimozione ha invece natura di facere infungibile e non rientra nella competenza dell’Arbitro, limitata all’accertamento di diritti, obblighi e facoltà: su questo profilo il ricorso è inammissibile.

Sulla domanda risarcitoria il Collegio richiama il principio del Collegio di Coordinamento n. 1642/2019: il danno da segnalazione illegittima non è in re ipsa, ma può essere provato anche con presunzioni semplici e nozioni di comune esperienza, ricorrendo alla liquidazione equitativa. Nel caso concreto la ricorrente ha prodotto una visura CRIF con dinieghi di affidamenti revolving nel periodo di attività della segnalazione, ma non ha articolato una domanda di importo determinato né offerto elementi per una quantificazione diversa da quella proposta dall’intermediario e rifiutata. Il ricorso è quindi non accolto nel resto, con parziale cessazione della materia del contendere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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