Fideiussione omnibus e incompetenza temporale dell’ABF sulle operazioni risalenti (ABF Collegio di Torino n. 3570 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’ABF è inammissibile quando la controversia ha ad oggetto operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso. Ai fini del computo del termine rileva il momento in cui sono stati registrati gli addebiti che costituiscono il titolo della pretesa, non la data in cui la banca escute la garanzia o invia l’intimazione di pagamento. La circostanza che il garante contesti la legittimità della pretesa e l’escussione della fideiussione omnibus non sposta la decorrenza del termine, ove la fonte dell’esposizione resti l’addebito risalente. L’eccezione di incompetenza ratione temporis sollevata dall’intermediario va pertanto accolta e il ricorso dichiarato inammissibile.

Il Fatto

La ricorrente, nella qualità di garante, aveva rilasciato due fideiussioni omnibus nell’interesse del debitore principale, titolare di un conto corrente assistito da apertura di credito. Nel settembre 2019 il conto registrava addebiti derivanti da operazioni di pagamento eseguite con carta, oggetto di disconoscimento da parte del titolare a seguito di furto del veicolo. Dopo gli accertamenti, la banca riaddebitava le somme, comunicando l’esito al cliente nel novembre 2019.

Il debitore principale decedeva nel luglio 2020, senza che il decesso fosse comunicato all’istituto. Nel 2025 la banca, acquisita la documentazione anagrafica, avviava il recupero del credito e inviava alla garante l’intimazione di pagamento. La ricorrente proponeva reclamo e poi ricorso all’ABF, contestando la pretesa e chiedendo l’annullamento dell’intimazione e lo stralcio della posizione debitoria, oltre all’estinzione della garanzia.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di incompetenza temporale sollevata dall’intermediario. La ricorrente, nella memoria di replica, aveva sostenuto che oggetto del ricorso non fosse la mera operazione di prelievo del 2019, bensì la legittimità dell’escussione della garanzia, concretatasi solo con la ricezione dell’intimazione nel giugno 2025, con conseguente tempestività del ricorso.

Il ragionamento del Collegio muove dalla constatazione che l’intimazione di pagamento oggetto di controversia trae titolo negli addebiti sul conto corrente del debitore garantito registrati a settembre 2019, collegati alle operazioni dallo stesso disconosciute. Il ricorso è stato presentato il 14/12/2025: tra la registrazione degli addebiti e la proposizione del ricorso è decorso un arco temporale superiore al sesto anno precedente.

La norma applicata è quella delle Disposizioni ABF, secondo cui non possono essere sottoposte all’Arbitro controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso. Il Collegio richiama i principi enunciati dal Collegio di coordinamento con le decisioni n. 72/2014 e n. 11407/2024, che confermano l’operatività del limite temporale.

Il Collegio non segue la tesi della ricorrente secondo cui la lesione del diritto si sarebbe concretata solo con la pretesa economica del 2025. La fonte dell’esposizione resta, infatti, l’addebito risalente, e la successiva attività di escussione della garanzia non vale a spostare la decorrenza del termine. La questione relativa alla validità delle clausole fideiussorie e alla decadenza della garanzia, peraltro introdotta solo in sede di replica, non viene esaminata nel merito, perché l’accoglimento dell’eccezione preliminare assorbe ogni ulteriore profilo.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per incompetenza ratione temporis. La decisione conferma l’orientamento restrittivo dell’Arbitro: quando il rapporto dedotto affonda le sue radici in operazioni risalenti oltre il limite temporale, l’eventuale successiva attività di recupero del credito non riapre la competenza dell’organo adito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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